Detta circostanza determina la violazione del generale principio per cui ciascun agente risponde unicamente della propria gestione. Invero, tale principio è espressamente affermato dall’art. 140, comma 2, c.g.c., secondo cui il conto deve essere “[…] idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente” (cfr., per il consolidato orientamento pretorio, sez. Emilia-Romagna, sent. n. 171/2022; sez. Veneto, sent. n. 230/2022; sez. Calabria, sent. n. 155/2022).
A ciascuna gestione deve corrispondere un distinto conto che della prima sia compiuto e puntuale riflesso; diversamente determinandosi una irrituale confusione di gestioni facenti capo ad agenti contabili diversi, avvicendatisi nel corso dell’esercizio.
Pertanto, ciascun agente contabile deve rendere conto di quanto si sia svolto nel contesto della propria gestione, dal momento del suo inizio sino a quello della sua cessazione; cosa alla quale non può non conseguire l’obbligo dello stesso agente di presentare alla propria Amministrazione, per il successivo deposito presso la Corte dei conti, un conto distinto della propria personale gestione; onde far sì che, rispetto a tale conto, possa dispiegarsi un autonomo procedimento ai sensi degli articoli 145 e seguenti del codice della giustizia contabile.
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