I dubbi sulle entrate vincolate nel fondo di cassa alla Sezione delle Autonomie (seconda parte)

7 Luglio 2023
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Proprio a fronte della necessità di una declinazione univoca dei criteri per definire tali ultime entrate tra quelle oggetto di vincolo di cassa, è necessario che la Sezione delle Autonomie chiarisca tali dubbi.

La questione di massima

Proprio a fronte di tali incertezze, è stata rilevata la necessità di rimettere alla Sezione delle Autonomie, la seguente questione di massima di particolare rilevanza avente carattere di interesse generale: “se debbano ritenersi vincolate per cassa solo le risorse il cui utilizzo non preveda in capo all’Ente alcuna discrezionalità circa l’individuazione delle finalità da perseguire, e sia eventualmente associato ad un obbligo di effettuare la spesa entro un determinato lasso temporale”. Inoltre, vi è necessità di chiarire se, tra le entrate vincolate per cassa, rientrino alcune delle seguenti fattispecie:

Sanzioni per violazione del codice della strada di cui all’art. 208 del codice della strada

Dalle disposizioni legislative emerge senza alcun dubbio un vincolo di competenza, in quanto il legislatore ha stabilito che le entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada siano destinate a determinate spese connesse alla sicurezza stradale, tanto che tale vincolo è rintracciabile anche dall’obbligo di stabilire con delibera di Giunta la destinazione di tali risorse. Allo stesso tempo, però, la norma, all’interno delle categorie di spesa individuate, lascia ampia discrezionalità all’Ente circa la tipologia di spesa da sostenere. La norma non prevede, inoltre, alcuna tempistica (o obbligo temporale sulla competenza dell’anno in cui si sono perfezionati gli accertamenti di entrata) per l’impegno ed il pagamento delle spese individuate nella delibera di Giunta, tanto è vero che nella parte vincolata del risultato di amministrazione sovente si trovano quote riferite ai proventi da sanzioni al codice della strada. In altri termini, in ragione della specifica destinazione delle somme previste ed introitate, queste ultime siano riferibili anche alla cassa o solo alla competenza.

Sanzioni per violazione del codice della strada di cui all’art. 142 del codice della strada (autovelox)

Anche per tali risorse il comma 12-ter dispone che le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. In altri termini valgono le medesime considerazioni di cui alle disposizioni dell’art.208 cds.

Proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R n. 380 del 2001

Sui proventi in esame (cd. oneri di urbanizzazione) il legislatore è intervenuto spesso nel corso dell’ultimo decennio per individuarne il possibile utilizzo, sovente in deroga al principio generale che dispone il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, consentendone, appunto, una destinazione a spese correnti per la tutela degli equilibri di bilancio (l’utilizzazione di entrate in conto capitale per il finanziamento di spese correnti può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge). In merito al dubbio circa la loro utilizzabilità per cassa discende dalla molteplicità delle destinazioni di spesa che tali oneri di urbanizzazione possono finanziare, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’Ente “senza limiti di tempo”. Sul punto è intervenuta anche la commissione Arconet, che in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, evidenzia come la norma in esame abbia individuato “un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente” e che, pertanto, “tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese”. La mancanza di un vincolo specifico renderebbe tali entrate non vincolate per cassa.

Proventi dei parcheggi a pagamento di cui all’art. 7, comma 7 del d.lgs. 285 del 1992

La disposizione legislativa prevede che “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana”. Anche in questo caso non è previsto un obbligo temporale, con la conseguenza che anche in tale fattispecie non pare ipotizzabile un vincolo di cassa.

Imposta di soggiorno e contributo di sbarco di cui al d.lgs. n.23 del 2011

Per entrambe i proventi il legislatore ha dato ampia scelta discrezionale di finalità da perseguire con le risorse accertate senza la previsione di una tempistica determinata per l’utilizzo delle predette risorse. Per i motivi già visti potrebbe dubitarsi dell’esistenza di un vincolo di cassa sulle risorse in esame.

Proventi da alienazioni immobiliari

Il ricavo di una alienazione patrimoniale si configura per il novanta per cento come entrata patrimoniale da destinare obbligatoriamente a spese di investimento (art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012), mentre per il restante dieci per cento rappresenta una entrata vincolata alla riduzione dell’indebitamento (versamento allo Stato o estinzione anticipata dei mutui). Tale vincolo di competenza, che si può accertare a chiusura del rendiconto qualora le entrate non siano state utilizzate entro l’esercizio finanziario, sembra caratterizzato da un vincolo di destinazione specifico sul quale l’Ente non ha alcun potere discrezionale. In questo caso, pur non essendo previsto un termine per l’impegno di spesa, sembra potersi desumere dalla volontà della legge, la necessità di una pronta estinzione del debito.

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