Il valore dei compensi legali da inserire nella massa massiva da parte dell’Organismo Straordinario di Liquidazione

14 Luglio 2023
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La questione del quantum da inserire nella massa massiva da parte dell’OSL è stato oggetto di specifico quesito alla magistratura contabile consultiva, essendo la questione rilevante sulla legittimità di un importo non assistito dal parere del dell’Ordine Professionale competente. La Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n.113/2023) pur dichiarando il quesito inammissibile in quanto posto da organo diverso dal Sindaco, ha fornito alcune conclusioni a suo tempo rese da alcune sezioni della Corte.

La domanda

L’OSL ha evidenziato come esista un numero rilevante nella massa passiva di richieste di avvocati incaricati dal Comune in vari giudizi, sia innanzi al G.O. che innanzi al G.A. Gli incarichi risultano conferiti con deliberazione di Giunta Comunale, in genere senza indicazione della spesa e impegno di spesa ovvero con una spesa minima programmata e comunque demandando al responsabile del settore economico finanziario di procedere all’inserimento nel bilancio di previsione della spesa ovvero di procedere all’impegno di spesa dell’incarico affidato, con l’applicazione dei minimi tariffari. In genere con la deliberazione di incarico veniva approvato anche un disciplinare regolante i rapporti tra le parti, in cui risulta inserita la condizione dei minimi tariffari, ma non sottoscritto dalle parti. L’OSL ha inserito i citati crediti nella massa passiva pur in assenza del parere dell’Ordine Professionale competente, atteso che gli onorari e i compensi sono stati determinati al minimo. Di qui la domanda inviata al Ministero dell’Interno e per conoscenza alla Corte dei conti “nel caso in cui il legale, formalmente incaricato dall’Ente, dichiari che il compenso per l’attività svolta nel giudizio, è contenuto nei minimi tariffari vigenti alla data del conferimento dell’incarico ed accetta di transigere ex art. 258 del D. Lgs. 267/2000, si possa prescindersi dal visto di congruità dell’ordine degli avvocati. Inoltre, nel caso di eventuale risposta affermativa, se tale principio è anche applicabile nel caso in cui il legale di parte abbia rinunciato al mandato in corso di causa, per cui gli onorari e diritti sono riferiti soltanto all’attività svolta ovvero, se in tale caso, necessita il visto di congruità”.

Le indicazioni del Collegio contabile

Pur essendo il quesito afferente alla contabilità pubblica, la richiesta proviene da un organo non contemplato per l’ausilio richiesto alla Corte dei conti in sede consultiva, potendo solo il legale rappresentante dell’ente proporre la risoluzione di quesiti generali, tuttavia, sono stati indicati alcuni principi cui è possibile fare riferimento.
Infatti, ai fini meramente collaborativi, si richiamano i principi espressi della Sezione di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 200/2015: “l’ente locale prima di procedere al pagamento della parcella presentata dal proprio difensore ha il dovere di esaminare la documentazione relativa all’attività svolta dal difensore per valutarne la congruità. Detta valutazione di congruità risponde all’esigenza di garantire una “attenta e prudente gestione della spesa pubblica”, pertanto deve tenere conto, “da un lato dell’incertezza dell’esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri legali, dall’altro della necessità di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionali all’opera prestata”. Inoltre, anche quando non è richiesto dalla legge il parere dell’Avvocatura dello Stato, la valutazione di congruità deve “riguardare, non solo la conformità della parcella alla tariffa forense, ma anche il rapporto fra l’importanza e delicatezza della causa e le somme spese per la difesa” (C. Conti, sez. reg. Piemonte del. n. 35/11 che richiama Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. 23 gennaio 2007, n. 1418)”.

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