L’attenzione alle previsioni di cassa è assicurata già dalle norme che disegnano i contenuti del bilancio di previsione: in particolare, l’art. 151, comma 3, del TUEL dispone che “Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi”.
Inoltre, l’equilibrio di cassa è espressamente riconosciuto, sul piano normativo, come condizione che deve necessariamente caratterizzare la gestione finanziaria degli enti locali; ed infatti, l’art. 162, comma 6, del TUEL (d.lgs. 267/2000) stabilisce che “il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, […] e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”.
Particolarmente indicativa è la previsione del successivo art. 183, comma 8, che “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi” impone, in sede di adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa, “di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa”, precisando che, qualora “lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.
Pienamente coerente con la crescente valorizzazione del ruolo svolto dalla gestione di cassa, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, par. 2) precisa che “il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti”, salve le previste eccezioni.
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