Dubbi sulla maggiorazione della retribuzione del dirigente disposta con ordinanza della protezione civile

21 Agosto 2023
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La questione posta all’attenzione dei magistrati contabili ha riguardato la maggiorazione della retribuzione del dirigente prevista da una ordinanza della protezione civile. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.149/2023) ha dichiarato il quesito inammissibile, aprendo indirettamente ad una sua legittimità. Tuttavia, sulla questione si è già espressa la Cassazione Penale (sentenza n. 3827/2019) precisando che, ai fini della legittimità della maggiorazione al dirigente, l’Ordinanza avrebbe dovuto espressamente derogare alle disposizioni di cui all’art.24 del d.lgs. 165/01.

La domanda del Sindaco

In ragione dell’emergenza pandemica da COVID-19, dichiarata con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e, successivamente rinnovata, è stata prevista la possibilità, per i dirigenti direttamente impegnati nelle attività connesse a tale emergenza, di ricevere una indennità mensile, pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga ai limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 e dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Tuttavia, prima dell’erogazione di tali maggiorazioni ai dirigenti, il Primo cittadino ha chiesto ai magistrati contabili la legittimità del pagamento stante il divieto di erogazione di retribuzioni non espressamente contemplate nel contratto collettivo ed in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente.

La risposta della Corte dei conti

Per il Collegio contabile il requisito è stato dichiarato inammissibile, in quanto attiene ad una deroga al vigente CCNL e ad aspetti retributivi del rapporto di lavoro del dirigente. D’altra parte, evidenziano i magistrati contabili, il dubbio appare irrilevante per i soggetti tenuti all’applicazione di dette norme ma potrebbe involgere, semmai, profili di legittimità costituzionale nell’ambito del rapporto di gerarchia tra le fonti, estranei a questa sede consultiva.

Le indicazioni della Cassazione penale

Una questione sovrapponibile al dubbio espresso dal Sindaco, è stata analizzata dai giudici di Piazza Cavour in sede penale, con la sentenza n.3827/2019, dove è stato confermato il fumus del delitto di peculato, per essersi il dirigente corrisposto direttamente una maggiorazione prevista da una Ordinanza della Protezione civile, sulla base di una asserita deroga contenuta in quest’ultima al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Premesso, infatti, che non è in discussione l’astratta possibilità che ordinanze emesse per fronteggiare situazioni di urgenza deroghino, proprio in ragione della necessità che le giustifica, a disposizioni di fonti primarie, bensì la concreta idoneità di quelle ordinanze a derogare, nel caso di specie, al principio di onnicomprensività dei compensi, previsto dall’art. 24 d.lgs. 165 del 2001. Infatti, non essendoci all’interno dell’ordinanza alcuna espressa deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, così come sancita dall’art.24 del Testo unico del pubblico impiego, allora correttamente i giudici di appello hanno ravvisato fumus del delitto di peculato e che dunque manifestamente infondate risultano ai fini della disposta misura cautelare i rilievi difensivi.

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