di PAOLA FICCO (Il Sole 24 Ore, 22/08/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l
Appalti green
Il Dm fissa pure i parametri di aggiudicazione affinché le gare siano sostenibili
Il nuovo piano per gli “acquisti verdi” della pubblica amministrazione entra sulla scena normativa nazionale: dal 20 agosto è in vigore il Dm 3 agosto 2023, con cui il ministero dell’Ambiente ha approvato il «Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione» e archivia definitivamente il precedente. Un vero e proprio upgrade, in funzione dell’economia circolare.
Noti anche con l’acronimo Gpp (Green public procurement), gli acquisti “green” della Pa si stima ammontino a circa 86 miliardi, sui 230 di spesa annua totale. Una quota che aumenterà, ora che è obbligatorio il sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili. E con il Gpp la Pa influenza il mercato, diventando protagonista dello sviluppo sostenibile.
L’asse portante del sistema è dato dai Cam (Criteri ambientali minimi) che, per le varie fasi del processo di acquisto, stabiliscono i requisiti ambientali che individuano la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio ambientalmente migliori, in relazione alla disponibilità di mercato. Sotto il profilo normativo, i Cam sono le «misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto pubbliche» di beni e servizi previste all’articolo 1, comma 1126 della legge 296/2006 e sono qualificabili come le prescrizioni del nuovo Piano d’azione. Infatti, ora il Piano si pone come guida per la redazione dei futuri Cam e per la revisione dei 22 Dm in essere (si veda la scheda sopra)
L’interazione del nuovo Piano con il nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) è evidente: l’articolo 57, comma 2 (richiamato dall’articolo 83, comma 2 sui bandi e dall’articolo 185, comma 2 sui criteri di aggiudicazione) del Codice conferma e rafforza l’obbligo di indicare i Cam nei bandi di gara. Di tale obbligo, «insieme alle azioni e agli indirizzi» delineati dal Piano, è fatta menzione al paragrafo 3.1 del Piano: la Pa non può accettare offerte in risposta a propri bandi sui settori assistiti dai Cam in assenza dei requisiti ambientale ivi previsti, che fornitori, beni e servizi devono possedere.
Ma quando un appalto può essere definito “verde”? La risposta è nel punto 3.3 del Piano: quando nella documentazione progettuale e di gara ci sono tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Cam e quando l’aggiudicazione è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’articolo 108, commi 4 e 5 del Dlgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o del costo, ove si tenga conto dei criteri premianti presenti nei Cam.
È dichiarata intenzione del Piano far sì che «i Cam supportino lo sviluppo e la diffusione di modelli di economia circolare», sviluppando il mercato delle materie prime seconde e dei sottoprodotti derivanti da «simbiosi industriale». A tal fine è previsto inoltre che sarà favorito l’acquisto di prodotti preparati per il riutilizzo e la riparazione. Si dovrà prevedere anche l’eco-progettazione poiché garantisce la maggior durata dei beni e l’efficienza nell’uso delle risorse, «contrastando l’obsolescenza tecnica programmata e le pratiche che impediscono lo sviluppo di un’economia pulita e circolare».
È espressamente previsto che i Cam dovranno essere definiti in modo tale «da non ostacolare le micro, piccole e medie imprese».
Il Piano è gestito da un apposito comitato ministeriale che opera come “cabina di regia”, ma il ministero condividerà con le Regioni un decreto direttoriale con la programmazione annuale dei decreti recanti i Cam.
* Articolo integrale pubblicato su ore ilsole24ore del 22 agosto 2023.
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