La contabilizzazione del FAL acquisita nell’ente in dissesto prima del passaggio alla contabilità armonizzata

24 Agosto 2023
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La sorte del Fondo anticipazione di liquidità di un ente in dissesto, ha posto un problema di corretta contabilizzazione del medesimo nel conto consuntivo 2023, in ragione del atto che detta anticipazione è stata acquisita prima del passaggio alla contabilità armonizzata, non potendo l’ente, a dire del responsabile finanziario, generare un disavanzo in quanto nella ripresa del saldo occorre tenere conto del residuo passivo eliminato che ha generato un avanzo di amministrazione che l’ente non poteva applicare e non ha applicato in quanto si trovava nella vigenza del bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell’Interno. La corretta contabilizzazione è stata, quindi, chiarita dalla corte dei conti della Calabria (deliberazione n.89/2023).

Le indicazioni del Collegio contabile

Ricordano i giudici contabili come l’allocazione del FAL negli enti in dissesto ha aperto dei dubbi in merito alla competenza dell’ente e dell’Organismo straordinario di liquidazione. Sulla questione è di recente intervenuta la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.8/2022) ha fronte di un orientamento divergente tra sezione regionali di controllo. È stato, pertanto, stabilito che, se l’anticipazione, come nel caso di specie, sia stata acquisita prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto. In tale situazione, tuttavia, va verificato tali anticipazioni di liquidità acquisite dall’ente con il d.l. 35/2013 siano precedenti o successivi al passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. Inoltre, a complicare la questione vi è stato anche il d.l. n.78/2015 che ha autorizzato gli enti locali ad utilizzare il FAL per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità, norma questa dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.4/2020. Il legislatore, quindi, è dovuto intervenire per attenuare l’effetto della norma incostituzionale per i disavanzi che si sarebbero verificati negli enti locali che avessero seguito la normativa legislativa illegittima. A tal fine il d.l. n.73/2021 al c. 1-bis dell’art. 52 ha disposto che, l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità “sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2020”. Risolto il problema della ripartizione del disavanzo pregresso, è stata introdotta anche la corretta contabilizzazione del FAL prevedendo l’iscrizione in bilancio del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. In sede di rendiconto, poi, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta, nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”. Infine, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve essere data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del medesimo FAL.

Il legislatore, inoltre, ha previsto per i soli enti in dissesto (d.l. n. 115/2022), la conseguenza dell’eliminazione del FAL dal risultato di amministrazione. Infatti, l’art. 16, comma 6-ter, “al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti, Sezione delle autonomie n. 8 dell’8 luglio 2022” ha disposto l’accantonamento in sede di approvazione del rendiconto 2022 di un apposito fondo per un importo pari alle anticipazioni incassate e non ancora rimborsate alla data del 31.12.2022. Il comma 6 quinquies prevede, inoltre, che l’eventuale maggiore disavanzo registrato al 31.12.2022 rispetto all’anno precedente possa essere ripianato in quote costanti entro il termine di dieci anni. Nel caso di specie troverebbe applicazione il comma 6 sexies che ha esteso la facoltà anzidetta a quegli enti che abbiano ricostituito il FAL, in sede di rendiconto 2021, nonché agli enti locali “in occasione del primo conto consuntivo successivo all’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria”. Inoltre, l’art. 18 del d.l. n. 44/2023 è intervenuto sul termine previsto per la ricostituzione del FAL posticipando di un anno il relativo obbligo, che pertanto, dovrà intervenire entro il 31.12.2023. Correlativamente viene traslato in avanti il termine a quo per il ripiano del maggior disavanzo eventualmente emerso.
Va precisato come, a fronte delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, il legislatore sia nuovamente intervenuto legge 197/2022 modificando l’art.255, comma 10, del Tuel dove si afferma “che non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché’ l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”

Conclusioni

Definita l’evoluzione del quadro legislativo di riferimento, pertanto, l’ente dovrà procedere a contabilizzare l’anticipazione di liquidità non restituita al titolo 4 della spesa confluendo nel risultato di amministrazione come quota accantonata a titolo di FAL. Pertanto, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio “l’ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un’adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute”.

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