ADER risponde di danno erariale per la tardiva notifica delle cartelle di pagamento

1 Settembre 2023
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Con la sentenza n. 445 del 19/7/2023 la Corte dei Conti Campania, sezione giurisdizionale, ha condannato l’ADER a rifondere al Comune l’importo di cartelle esattoriali prescritte per colpa dell’agente nazionale della riscossione.

Con ricorso ex art. 172, lett. d) del codice giustizia contabile un Comune campano conveniva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da mancata entrata subito per effetto dell’intervenuta prescrizione, giudizialmente accertata, del credito per complessivi €. 6.079,69.
Nel caso in questione il Tribunale aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione dei crediti comunali per tardività della notifica delle cartelle di pagamento affidate al concessionario, per cui il Comune chiamava in giudizio l’ADER rimarcando il contegno colpevolmente inerte serbato dallo stesso nel corso dell’attività esattoriale.

L’ADER eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile (sul presupposto che la responsabilità da inadempimento contrattuale fosse azionabile esclusivamente innanzi al Giudice ordinario) e, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire dell’Ente locale, vertendosi in materia di risarcimento del danno da mancata entrata. Nel merito, respingeva ogni addebito evidenziando in particolare la natura di mezzi e non di risultato dell’obbligazione dell’Agente esattoriale.

La Corte dei Conti accoglie il ricorso del Comune affermando, in via pregiudiziale, la propria Giurisdizione atteso che l’art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”, tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli Agenti contabili.
In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano, quindi, nella previsione dell’art. 103 cit. anche i giudizi tra l’Ente impositore ed il concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente risultato finale (cfr. da ultimo: Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 5569/2023).
In ordine all’eccezione di difetto di legittimazione ad agire del Comune, i giudici contabili evidenziano che l’art. 172, lett. d, c.g.c., nel riprodurre il contenuto dell’abrogato art. 58 r.d. n. 1038/33, ha previsto – oltre le ipotesi tipizzate dalla legge – una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte applicabile, altresì, a persone o Enti diversi dallo Stato.
Trattasi, pertanto, di una categoria idonea ad includere anche le controversie il cui petitum origini dal rapporto di dare-avere tra un Comune e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimanendo, senza travalicarlo, all’interno del medesimo rapporto, senza attingere a profili risarcitori ad esso estranei in quanto inquadrabili nel diverso schema della responsabilità amministrativa.

Pertanto la pretesa avanzata dal Comune va qualificata in termini di azione dichiarativa finalizzata all’accertamento contabile dei rapporti di dare–avere, ritenendola ammissibile, ai sensi dell’art. 172, lett. d, c.g.c., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Venendo ad esaminare il merito, la Corte dei Conti considera dirimente, ai fini del decidere, l’intervenuta formazione di un giudicato che, in sede civile, ha accertato, in modo irretrattabile, la prescrizione del credito azionato per fatto imputabile al concessionario, avendo lo stesso colpevolmente disatteso elementari obblighi di diligenza, pienamente esigibili nel caso in esame, attivandosi, con ritardo, per il recupero del credito esattoriale, ed arrecando un pregiudizio al Comune pari agli importi non più riscuotibili per intervenuta prescrizione.
Ne consegue, come il ridetto accertamento, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, faccia stato ad ogni effetto tra le indicate parti, ai sensi dell’art. 2909 c.c., vincolando le stesse all’osservanza di quanto ivi stabilito, in ragione della loro partecipazione al giudizio.

Quanto all’ammontare del pregiudizio patito dal Comune, lo stesso dev’essere quantificato nell’importo del credito prescritto, fondandosi la sentenza civile sulle stesse causali, voci di credito ed accertamento del fatto propri del rapporto concessorio di dare – avere del presente giudizio ad istanza di parte.
In conclusione, la Corte dei Conti Campania condanna l’Agenzia delle Entrate–Riscossione alla corresponsione, in favore del Comune, della somma di €. 6.079,69, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza, con condanna alle spese di giudizio.

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