L’utilizzo dei fondi B.I.M. con destinazione vincolata non possono finanziare il disavanzo

8 Settembre 2023
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I sovracanoni dei Bacini Imbriferi Montani, versati dai concessionari per la captazione dell’acqua sorgiva, ha un vincolo di destinazione specifico, anche se generico, al progresso economico e sociale delle popolazioni, senza che sia precisato dal legislatore se in parte corrente o in parte capitale. La Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.188/2023) ha sanzionato la non corretta destinazione delle somme ricevute da un ente locale alla riduzione del proprio disavanzo.

Il fatto

A seguito dei chiarimenti sulla destinazione dei fondi ricevuti B.I.M. l’ente locale li ha qualificati in sede di istruttoria come risorse aventi “natura eccezionale e non ricorrente”, inerenti quote relative ad anni precedenti distribuite dall’Unione dei comuni, il cui utilizzo per il finanziamento del disavanzo “permetteva con il mantenimento degli equilibri di bilancio di garantire il fine primario dell’ente locale di soddisfare i bisogni dei cittadini; la copertura del disavanzo rientrava in un concetto ampio di sviluppo economico sociale, in quanto fine e scopo dell’ente locale è essenzialmente lo sviluppo economico e sociale della comunità reso impossibile nel caso di mancato riequilibrio finanziario dell’ente locale”.

Le indicazioni del Collegio contabile

I fondi B.I.M. sono disciplinati dalla l. n. 959/1953, la quale prevede che i comuni facenti parte dei “bacini imbriferi montani” siano beneficiari di un sovracanone, dovuto dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante dall’atto di concessione. Sulla natura giuridica del provento in questione si sono pronunciate sia la Corte costituzionale, sia la Corte di cassazione. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di una particolare prestazione pecuniaria imposta ai concessionari dei bacini montani per concorrere ai bisogni delle popolazioni di quei territori dalle cui risorse i concessionari traggono beneficio (Corte cost., sentenza n. 38/1965). La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato la natura giuridica del sovracanone, stabilendo che si tratta di “una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria” (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 34475/2019; in senso conforme, sentenza n. 16157/2018).

Si tratta, in ogni caso, di un provento a specifica destinazione impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
L’argomentazione dell’ente locale sulla sua destinazione a riduzione del disavanzo non è condivisibile. Infatti, l’equilibrio finanziario costituisce un obbligo di legge, ed è finalizzato a ripristinare una situazione che, per vari motivi, si è deteriorata. La presenza del disavanzo, in ultima analisi, deriva dalla sussistenza di spese non ancora coperte, che devono trovare, nel corso del tempo, adeguato finanziamento. La copertura del disavanzo, quindi, costituisce rimedio ad una gestione non corretta delle risorse finanziarie, e non può in nessun caso rientrare nel concetto di sviluppo economico e sociale. D’altra parte, a dire del Collegio contabile, far rientrare il finanziamento del disavanzo nel progresso economico e sociale porrebbe nel nulla il vincolo legislativo, in quanto non consentirebbe alcuna valutazione sull’effettivo utilizzo delle risorse, che andrebbero a finanziare le spese più disparate e, in definitiva, non identificabili.

In conclusione, l’impiego di tali risorse è soggetto al rispetto delle finalità previste dalla normativa vigente, che l’ente deve assicurare, verificando, di volta in volta, la destinazione a favore del progresso economico e sociale o, in alternativa, alle opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato. Pertanto, è fatto obbligo all’ente locale di ripristinare il vincolo di destinazione con relativo peggioramento del disavanzo.

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