Nel precisare che sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso e nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n. 49), hanno comunque sottolineato l’importanza di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione.
Consiglio di Stato sull’accesso agli atti del consigliere comunale
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 1° marzo 2023, n. 2189, ha accolto il ricorso in appello proposto da un consigliere comunale che, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, chiedeva l’accesso agli atti dell’Ente concernenti avvisi di pagamento, ingiunzioni, iscrizioni a ruolo, cartelle esattoriali ed altro. In tale circostanza i giudici amministrativi.
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