Il riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio di un contratto nullo non ha efficacia

14 Settembre 2023
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La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito. La Cassazione (sentenza n. 25122/2023) ha con queste motivazioni respinto il ricorso di una impresa sulla pretesa del dovuto pagamento della prestazione resa pur in assenza del contratto scritto.

Il fatto

Un impresa per le attività svolte per un ente locale ha prima emesso fattura e, a seguito del mancato pagamento, ha attivato io decreto ingiuntivo. L’ente locale nell’impugnazione del decreto ingiuntivo ha evidenziato la nullità della prestazione resa, in assenza della sottoscrizione del contratto, a nulla rilevando l’eventuale riconoscimento ex post del Consiglio in quanto successivamente revocato dal medesimo organo, in ragione della nullità del contratto per assenza della forma scritta, essendo improcedibile una eventuale transazione disposta sul contratto nullo, eccependo l’impossibilità di azionare nei confronti dell’ente l’azione dell’eventuale ingiustificato arricchimento, avendo la società creditrice azione giudiziale tipica prevista dall’art. 191 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL) nei confronti dell’amministratore, funzionario o dipendente che ha ordinato la prestazione. Non avendo avuto soddisfazione del Tribunale di primo grado e della Corte di appello, con le medesime motivazioni l’impresa ha proposto ricorso davanti alla Cassazione, sostenendo, tra l’altro che la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. comunque non escludesse la proponibilità dell’azione in via subordinata. Infine, ha sostenuto come le transazioni novative che intervengono su un titolo nullo sono sanzionate con la nullità soltanto perché il contratto rinnovato non era illecito. Nel caso di specie, ha sostenuto la difesa, il Comune ha soltanto dedotto la nullità del precedente contratto in quanto privo della forma scritta, ma non hai mai proposto azione di annullamento degli atti transattivi.

Il rigetto del ricorso

Secondo la Cassazione dagli atti risulta che le transazioni erano state risolte perché lo stesso ricorrente si era avvalso della clausola risolutiva espressa e che la domanda di ingiunzione era stata fondata sul riconoscimento di debito operato oltre che nelle transazioni risolte, nella delibera comunale, correlata alla transazione, che aveva espressamente riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio. Proprio in merito alla citata deliberazione di Consiglio comunale, i giudici di appello hanno evidenziato come la delibera di riconoscimento fuori bilancio era intervenuta dopo l’esecuzione delle prestazioni e, perciò, non era stata finalizzata alla conclusione del contratto ed era stata in ogni caso annullata con la successiva delibera. I giudici di appello, inoltre, hanno escluso la rilevanza della delibera sia perché revocata con successiva delibera di contenuto contrario, sia in corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam (Tra le tante: Cass. Sez. 6 – 2, n. 510 del 14/01/2021; Sez. 2, n. 15303 del 13/05/2022).
Il ricorso, pertanto, è stato respinto.

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