Le conseguenze del mancato invio della relazione-questionario da parte del revisore

15 Settembre 2023
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Il mancato invio della relazione-questionario da parte del revisore, oltre a costituire violazione dell’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, comporta, altresì, impedimento al pieno esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile e svolte nel primario interesse delle amministrazioni comunali: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Calabria, nella delib. n. 106/2023, depositata lo scorso 21 agosto.
Per di più, il mancato invio della relazione-questionario, ove si sostanzi in comportamenti reiterati, ossia posti in essere con riferimento a più esercizi contabili, priva “ulteriormente” la stessa amministrazione dei rilievi e approfondimenti che la Corte dei conti è demandata a svolgere nell’esercizio delle funzioni di controllo, esponendo l’Ente al rischio di aggravamento di situazioni latenti di squilibrio di bilancio e, più in generale, di gestione finanziaria non sana (in questo senso, v. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 26/2022).

Il Comune, o, essendo il principale interessato all’adempimento in questione, può attivare la procedura prevista dall’art. 235, comma 2, del TUEL, valutando, inoltre, l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore e al Prefetto territorialmente competente.
Tale considerazione trova altresì conforto nel documento curato dalla Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” – Area Economia degli Enti locali – del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti approvato nel febbraio 2019. Al punto 1.9.7, infatti, si prevede che “In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”.

Pertanto, a prescindere da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito dell’incarico di revisore unico, va comunque rammentato come, sul punto, non rilevi l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, impone agli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, delib. n. 126/2019).

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