Rischio danno erariale se i servizi finanziari sono esternalizzati (prima parte)

18 Settembre 2023
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L’assegnazione al Sindaco delle funzioni del responsabile dei servizi finanziari, previste per i piccoli comuni, non salva da possibili rilevi di danno erariale nel caso in cui poi si assegnano all’esterno ad una società di servizi esterna la gestione dei servizi finanziari comunali. Sono queste le indicazioni con le quali la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.124/2023) ha censurato il comportamento di un ente locale inviando i relativi atti alla Procura per l’eventuale attivazione della procedura del danno erariale.

La vicenda

In assenza del responsabile finanziario, il Sindaco è stato nominato responsabile del servizio, ma in assenza di competenze tecniche ha affidato in via transitoria ad una società di servizi per la pubblica amministrazione, l’attività di Service e Tutoring, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. Nel frattempo ha attivato le procedure per la ricerca del responsabile finanziario attraverso una procedura di mobilità che non ha dato esito positivo, costringendo il Sindaco a prorogare le attività esterne alla società. Inoltre, in ragione della mancata mobilità, l’ente ha previsto la possibilità di accedere, previa convenzione, alle graduatorie di alcuni comuni per la copertura del posto, oltre a sondare la strada di un percorso per una eventuale associazione dei servizi con il responsabile finanziario di altro comune a tempo parziale.

I rilevi del Collegio contabile

In merito al conferimento dell’incarico al Sindaco delle funzioni di responsabile del servizio amministrativo-contabile e del potere di adottare gli atti di cui all’art. 107 del T.U.E.L., il Collegio contabile ha osservato che nei Comuni, come nel caso di specie, aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, ben possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Giunta) ed organi amministrativi (Dirigenti), ad un Assessore o al Sindaco pro-tempore, come nel caso di specie, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell’Ente che ridisegni l’assetto organizzativo interno dell’Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Sul punto, in ogni caso, la magistratura contabile ha avuto modo di rilevare come la carenza di una figura professionale con le necessarie competenze tecniche può creare grave pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione contabile dell’ente (Corte dei conti, Emilia Romagna, deliberazione n. 272/2021). La questione oggetto di censura riguarda la possibilità di conferire ad una società esterna la gestione dei servizi finanziari comunali, attraverso l’affidamento delle attività di Service e Tutoring, come meglio descritte nella proposta di collaborazione professionale. Il Collegio contabile ha rilevato che il Comune ha attribuito a terzi estranei all’ente attività di collaborazione nello svolgimento di compiti tipici e istituzionalmente propri ed esclusivi del responsabile del servizio economico-finanziario, nei quali si estrinseca la gestione dell’attività finanziaria comunale (art. 153, comma 1, T.U.E.L.), quali, per esempio, la predisposizione del bilancio (art. 151, 153 T.U.E.L.), del rendiconto della gestione (art. 151, 153, 227-230 T.U.E.L.), la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (art. 153, comma 4, T.U.E.L.). Inoltre, nel caso di specie, nonostante il divieto, l’ente ha prorogato per quattro volte l’incarico alla società. Pertanto, diversamente dall’affidamento al sindaco della responsabilità del servizio finanziario ai sensi dell’art. 53, c. 23, L. n. 388/2000, gli affidamenti esterni, quale modus operandi del tutto eccezionale e specificamente circoscritto, possono giustificarsi soltanto in presenza dei presupposti, condizioni, procedure e limiti puntualmente individuati dal Legislatore, dei quali l’Amministrazione è tenuta a dare specifico conto nella motivazione del provvedimento che stabilisce il ricorso a tale modalità di affidamento di funzioni pubbliche. A ciò deve essere aggiunta la legittimità di un affidamento esterno delle funzioni del responsabile del servizio finanziario: esso postula implicitamente la riconducibilità delle attività in esame alla – antica ma sempre valida – distinzione tra le nozioni di “funzione” e quella di “servizio”, “essendo la prima essenzialmente diretta all’esplicazione in pubbliche potestà e risolvendosi l’attività esplicata dagli uffici destinati all’esercizio di servizi precipuamente in attività di ordine tecnico o materiale” (Tra le tante: Tar Lazio, sent. n. 1512/1997). In altri termini, ove per l’espletamento di un determinato servizio si possa attingere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravi di costi per il bilancio, l’amministrazione può e deve effettuare una valutazione sull’economicità della spesa affidando il servizio a risorse interne e compensandole in modo specifico, escludendo, nel contempo, che le risorse siano potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa. L’alternativa make or buy, che connota imprescindibilmente le attività comunali per ciò che concerne il ruolo del responsabile del servizio finanziario, viene sciolta dal legislatore del D.L. n. 174/2012 circa l’ascrivibilità dell’attività di controllo interno sugli equilibri, che connota precipuamente l’attività del responsabile finanziario, ad una pubblica funzione, come tale “non esternalizzabile”. Pertanto, l’ente locale non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell’organizzazione comunale, come quella di responsabile del servizio finanziario, che deve, invece, necessariamente essere attribuita a personale che dovrebbe essere previsto in organico, in quanto costitutiva dell’organizzazione dell’ente comunale.

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