Il mancato pagamento del patrocinio legale per asserita mancanza del contratto scritto e dell’impegno di spesa, è stato sanzionato dai giudici civili con conseguente rilevazione del debito fuori bilancio. Le maggiori spese sopportate dall’ente sono state addebitate al Segretario comunale per non aver coperto la spesa e sottoscritto il relativo contratto.
Alcuna responsabilità alla Giunta comunale e a responsabile finanziario, per avendo l’obbligo il Segretario, anche quale responsabile del servizio contenzioso, di completare giuridicamente e contabilmente la procedura. Sono queste le indicazioni della
Corte dei conti della Campania, contenute nella sentenza n. 523 del 18 settembre 2023.
Il fatto
La Procura contabile conveniva in giudizio la Giunta comunale, il Segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario, per aver affidato la propria difesa di patrocinio legate ad un avvocato del libero foro per poi non corrispondere il relativo onorario per asserita mancanza del relativo contratto di patrocinio e di adozione dell’atto di impegno di spesa. Infatti, a seguito della soccombenza in sede civile per la liquidazione disposta dal giudice per gli onorari dovuti al legale cui era stata affidata la difesa, successivamente riconosciuti in Consiglio comunale quali debiti fuori bilancio, tale maggiore spesa è stata, a dire della procura, causata dalla colpa grave dei convenuti. Il Segretario comunale, inoltre, nel caso di specie svolgeva le funzioni di responsabile del servizio contenzioso.
La condanna erariale
Dalla lettura della documentazione i giudici contabili hanno ritenuto responsabile il solo segretario comunale anche per la conduzione del servizio affari generali dell’ente. Il Collegio contabile, infatti, ha evidenziato come l’
art. 97 d.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Tuel) prevede che il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Inoltre, quale responsabile del servizio, ai sensi dell’
art.107, comma 3, del Tuel in qualità di dirigente aveva il compito di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi comunali e in particolare procedono alla stipula dei contratti e agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa. Dalla documentazione in atti è emerso che la deliberazione della Giunta comunale nel nominare l’avvocato, quale difensore di fiducia, ha precisato che eventuali compensi sarebbero stati determinati secondo “i minimi tariffari fissati per legge”, mentre il giudice civile ha quantificato gli oneri di difesa alle tariffe medie. Pertanto, il Segretario oltre ad aver assistito alla decisione dell’organo comunale nella qualità di Segretario, è risultato anche essere il responsabile del servizio (settore affari generali e contenzioso) che avrebbe dovuto curare, come prescritto nel Tuel e nello Statuto comunale, gli adempimenti procedimentali successivi, consistenti nella stipula del contratto con l’avv. Stanga e nella determinazione dell’impegno di spesa. alla luce delle sopra tratteggiate premesse fattuali e giuridiche, è evidente che l
a responsabilità della mancata definizione del contratto con il patrocinatore legale designato è imputabile esclusivamente al Segretario, nella sua qualità di responsabile del Servizio affari generali e contenzioso, essendo suo preciso obbligo assicurare il buon fine di tali adempimenti. Tali attività, non eseguite, aumentano di dimensione dalla natura del superiore ruolo di Segretario comunale, il quale includeva anche il dovere di coordinare, formalmente, gli altri funzionari del Comune, in particolare il responsabile del settore finanziario, anche ai fini del corretto procedimento di spesa.
Avuto riguardo alla posizione degli altri convenuti nessuna responsabilità sarebbe a loro imputabile. Il responsabile finanziario, ha espresso il parere favorevole di regolarità finanziaria in base alle indicazioni del responsabile del settore interessato. Il parere contabile, infatti, è un controllo contabile volto unicamente agli aspetti contabili e finanziari e finalizzato ad assicurare la tutela degli equilibri di bilancio dell’Ente attraverso la valutazione: della verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente; del corretto riferimento (effettuato dall’organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione. Orbene, secondo il sistema delle competenze assegnate dal Tuel, la verifica della legittimità o meno delle deliberazioni, siano esse di Giunta che di Consiglio, non rientra tra i controlli che il responsabile del servizio di ragioneria deve effettuare prima dell’emissione del proprio parere di regolarità contabile. In modo non diverso, nessuna responsabilità può essere attribuita al Sindaco o agli Assessori, essendo il danno scaturito in via diretta e prioritaria dall’omessa definizione del contratto e dell’impegno di spesa, mentre le indicazioni contenute nella delibera dell’Organo esecutivo prevedeva in modo esplicito la loro volontà all’affidamento dell’incarico professionale e non avevano alcun potere in ordine alla successiva fase procedimentale rivolta alla definizione e sottoscrizione del contratto, di esclusiva competenza del responsabile del settore interessato. Inoltre, a dire del Collegio contabile, l’Amministratore, che in buona fede ha assunto decisioni sulla scorta di istruttoria, pareri e proposte rese da altri organi del medesimo Ente, non può rispondere dell’eventuale danno giacché egli ha riposto legittimo affidamento nelle valutazioni tecniche effettuate dai dirigenti degli Uffici e che ictu oculi non appaiano affatto peregrine.
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