I fatti
Una società assicuratrice ha chiesto ad una società in house il pagamento dei premi non liquidati, nonostante la prosecuzione del contratto per mancata disdetta nei termini. La questione è giunta davanti al giudice civile per il relativo pagamento, opponendosi la società all’espresso divieto stabilito dal codice dei contratti secondo cui era da considerarsi nullo il rinnovo del contratto. La società in house si è opposta al pagamento sia in merito alla competenza del giudice amministrativo, trattandosi di violazione della normativa sui contratti pubblici che escludevano, a pena di nullità il rinnovo del contratto, sia nel merito per mancanza della forma scritta del contratto presunto rinnovato per mancata disdetta. Avendo il Tribunale di primo grado e la Corte di appello hanno rigettato la domanda della società in house, intimandone il pagamento dei premi dovuti, la questione è giunta in Cassazione. A dire della società in house providing per essa trova piena applicazione il regime pubblicistico in materia di contratti, trattandosi di società interamente partecipata (art. 16 del d.lgs. n. 175/2016) e come tale la normativa vanifica il dato formale della sua distinta personalità giuridica e giustifica in toto l’assimilazione della stessa società alle articolazioni organiche degli enti pubblici che al suo capitale partecipano in forma totalitaria. Pertanto, in quanto società interamente pubblica in house, è soggetta e a tutta la rigorosa disciplina pubblicistica sui contratti di spesa, con conseguente nullità del rinnovo tacito delle polizze oggetto di contenzioso. Trattasi, in altri termini di contratti nulli poiché il divieto del rinnovo tacito ha natura imperativa ed è operante inderogabilmente per la generalità dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, lavori, forniture. Pertanto, la nullità si estende anche al contratto sottoscritto che prevedeva il tacito rinnovo del contratto di assicurazione nel caso di mancata disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza stessa.
La conferma del pagamento
Sulla competenza giurisdizionale del giudice civile si è, preliminarmente, espressa la Cassazione a SS.UU. (ordinanza n. 5972/2023) che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Cassazione, entrando nel merito del ricorso, in disparte dalla questione riguardante la disciplina applicabile ai contratti stipulati dalle società in house (se quella di diritto pubblico, per “derivazione” dalla natura pubblica delle amministrazioni che partecipano alla società, o se quella di diritto privato, correlata alla natura di ente societario, seppur temperata dell’applicazione delle specifiche norme relative alla società in house), ha respinto il ricorso della società in house in quanto infondato. Infatti, in continuità ai principi di diritto espresso dal giudice di legittimità, il rinnovo tacito che sia espressamente previsto, per una durata predeterminata, da un contratto scritto per il caso di mancata disdetta entro un termine prestabilito è sempre possibile anche per contratti in cui sia parte una P.A., non risultando frustrata la necessità della forma scritta e quella -ad essa connessa- di consentire il controllo sugli impegni di spesa pubblica. In altri termini, se è vero che è vietato il ripristino per fatti concludenti di un contratto cessato, il divieto viene meno quando vi sia prosecuzione di un contratto scritto prevedente il tacito rinnovo per una durata predeterminata.
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