Contributo in conto impianti, due strade per la contabilità

25 Settembre 2023
Modifica zoom
100%
di GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO (ItaliaOggi Sette 25/09/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l
Le alternative per rilevare in bilancio il sostegno pubblico all’acquisto di beni strumentali
Metodi alternativi per la contabilizzazione del sostegno pubblico all’acquisto di specifici beni strumentali. Lo standard Oic 16, in particolare, definisce i contributi in conto impianti come le somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Si tratta, quindi, di contributi che vincolano la società beneficiaria a mantenere in uso, per un determinato periodo temporale, le immobilizzazioni cui essi si riferiscono.
Lo stesso principio contabile stabilisce che i contributi in conto impianti devono essere rilevati in bilancio:
a) nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte e che gli stessi saranno erogati;
b) con un criterio sistematico lungo la vita utile dei cespiti.
In pratica, l’iscrizione dei contributi avviene quando l’ente delibera la concessione dello stesso notificandolo alla società, ossia quando il contributo risulta acquisito in via definitiva. Altro elemento rilevabile dallo standard contabile concerne i metodi di contabilizzazione. In primo luogo, viene sottolineato che i contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti, e, in quanto tali, partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza. Conseguentemente, sul piano contabile, l’imputazione dei contributi in conto impianti avviene mediante l’utilizzo di due metodi tra loro alternativi: metodo “indiretto” e metodo “diretto”.
Con il primo metodo di contabilizzazione (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 “altri ricavi e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Con tale metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Con il secondo metodo di contabilizzazione (metodo diretto), invece, i contributi sono portati a diretta riduzione del costo del cespite cui si riferiscono. In tal modo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore del cespite al netto dei contributi. I suddetti concetti li ritroviamo anche nel documento Oic 24 in materia di contributi pubblici su immobilizzazioni immateriali. Anche in tal caso, infatti,i contributi pubblici sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico mediate i due suddetti metodi di contabilizzazione (direttoe indiretto).
Resta fermo che, in termini di preferenza tra l’uno e l’altro metodo, i principi contabili non danno alcuna indicazione. Occorre, tuttavia, far presente che, tenuto conto che le tecniche contabili esaminate hanno quale elemento cardine un diverso importo di riferimento dell’ammortamento, può accadere che il contributo sia erogato in un esercizio successivo a quello in cui l’immobile è stato acquistato ed entrato in funzione. In tale eventualità, occorre rilevare una sopravvenienza attiva corrispondente alla parte di contributo che avrebbe concorso al reddito degli esercizi precedenti alla sua deliberazione e iscrizione in bilancio. In ogni caso, il modus operandi varia a seconda del metodo di rilevazione scelto. Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle entrate ha precisato che: a) se il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene, lo stesso concorrerà al reddito sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili; b) se il beneè stato iscritto al lordo del contributo, questo concorrerà al reddito, in correlazione al processo di ammortamento dell’impianto stesso, sotto forma di quote di risconto (ris. 100/E/2002 e 241/E/2002).
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 25 settembre 2023.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento