Escluse dagli incentivi tecnici le attività svolte dai servizi finanziari

12 Ottobre 2023
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Alla domanda di un ente locale se possano essere incentivate, oltre alle attività di predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di aggiornamento annuale, anche quelle inerenti all’elaborazione, alla verifica e al controllo della parte del Bilancio di Previsione ad esso collegate, che il Servizio Finanziario deve porre in essere per garantire la fattibilità finanziaria degli interventi programmati. Per la Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.196/2023) la risposta è stata negativa.

Domanda

Il Presidente di una Provincia ha chiesto ai magistrati contabili se, tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente, possano rientrare anche quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

La risposta

Per il Collegio contabile, le nuove disposizioni sugli incentivi tecnici, introdotte 45 del d.lgs. 36/2023, nulla hanno modificato rispetto all’art.113 del d.lgs. 50/2016, in quanto entrambi il riferimento è sempre ed esclusivamente alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa. D’altra parte, oltre alle chiare disposizioni legislative, milita anche il fatto che le somme necessarie per corrispondere gli incentivi in questione fanno carico agli stanziamenti previsti per le singole procedure, creando un collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l’onere che ricade su di essa, ad esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa. Inoltre, il legislatore in merito agli incentivi tecnici ha previsto che la loro corresponsione venga effettuata a seguito dell’accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti. Il riferimento normativo, quindi, è a attività o funzioni specifiche, diverse da quelle finanziarie, che connotano invece il procedimento in via generale.

In conclusione, la ratio dell’istituto degli incentivi tecnici risiede, per consolidata giurisprudenza, nella necessità di incrementare e valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, premiando le competenze e le responsabilità relative allo svolgimento di peculiari funzioni tecniche, anche in vista di un risparmio di spesa rispetto all’affidamento di incarichi professionali all’esterno. Al contrario, le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all’ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore.
Pertanto, in risposta al quesito posto dal Presidente, per quanto evidenziato, il Collegio contabile ritiene che, tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.

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