La vicenda
La normativa del codice della strada (art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992), ha previsto che una percentuale del 50% dei proventi riscossi per le violazioni certificate, possa essere devoluta alla previdenza complementare del personale della polizia locale. L’ente ha indicato, nella propria deliberazione di Giunta comunale, che la percentuale fosse pari al 20% con relativo versamento al fondo Perseo-Sirio, mentre la gestione sarebbe stata affidata ad una Commissione che avrebbe dovuto gestire il trasferimento dei fondi avendone la relativa rendicontazione. Tuttavia, il responsabile della Polizia Locale, a fronte delle richieste dei dipendenti e per relativa prassi, versava i citati importi direttamente ai dipendenti quale salario accessorio, con relativo pagamento disposto dal responsabile del personale ai dipendenti richiedenti, anche a fronte dell’assenza della citata commissione. La Corte dei conti di primo grado, accogliendo parzialmente la tesi della Procura, condannava il comandante per danno erariale. Quest’ultimo ha proposto appello alla citata sentenza, sostenendo l’errore sul danno erariale trattandosi di somme dovute al personale anche se non versate al fondo di previdenza Perseo Sirio, stante le indicazioni della normativa che consentivano comunque ai dipendenti di poter conservare detti importi all’interno di fondi previdenziali diversi. Inoltre, mancherebbe nel caso di specie qualsiasi diminuzione patrimoniale essere le somme identiche e, in ogni caso, a loro destinate. La Procura, ha confermato le proprie deduzioni in quanto sia le norme legislative sia le norme contrattuali non consentivano la liquidazione diretta delle somme al personale della Polizia municipale. In altri termini, a suo dire, il comandante si sarebbe sostituito con il versamento di somme in via dirette non consentito dalla disciplina primaria e secondaria.
L’accoglimento del ricorso
Secondo il Collegio contabile di appello il ricorso del comandante deve ritenersi fondato. Ricorda, infatti, come l’art. 17 del CCNL 22/1/2004 applicabile al personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e l’art. 19 del CCNL 22/2/2006, afferente al personale della dirigenza del medesimo comparto, dispongono che le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208 del su richiamato D. Lgs. n. 285/1992 devono essere gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14/9/2000 formati dai rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità all’art. 11 della legge n. 300/1970. Nel caso di specie nessuna commissione era stata costituita. L’art. 56 quater del CCNL del 21/05/2018, relativo al personale del comparto funzioni locali per gli anni 2016-2018, prescrive che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, comma 4, lett. c), e comma 5, del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; ove è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo;
c) erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Posizione questa, oggi ribadita dall’art. 98 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16/11/2022. La mancata costituzione della Commissione ha, pertanto, spinto il Comandante ad erogare le medesime risorse sulla base di una semplice istanza dei soggetti interessati delineandosi.
A differenza del giudice di primo grado, i giudici erariali di appello hanno ritenuto che la non conformità dell’azione amministrativa al percorso procedurale previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva in materia non è idonea a generare, di per sé, una fattispecie di responsabilità amministrativa. La Procura, infatti, non ha dato alcuna prova che, a tali accertate violazioni della disciplina in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie al codice della strada per finalità di assistenza e previdenza del personale di Polizia municipale, sia conseguito un certo, concreto ed effettivo pregiudizio patrimoniale.
In conclusione, il ricorso è stato accolto per insussistenza dell’elemento oggettivo del danno.
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