In caso di inerzia del Consiglio spetta al commissario ad acta riconoscere il debito fuori bilancio

17 Ottobre 2023
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Al fine di dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza, il commissario ad acta nominato dal giudice può, in assenza della deliberazione di Consiglio comunale, adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’incarico, fra cui anche quelli di riconoscimento del debito fuori bilancio. Sono queste le indicazioni contenute nella Ordinanza n.14545 del 2/10/2023 del TAR per il Lazio.

Il fatto

A seguito dell’inerzia di un ente locale nel riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza, il giudice ha nominato un commissario ad acta per disporre il pagamento al creditore dell’importo stabilito in sentenza. Con specifica istanza rivolta al giudice amministrativo, il commissario ad acta ha rappresentato dubbi in merito alla possibilità di dare esecuzione al proprio incarico, attesa la mancata realizzazione della condizione prevista dall’ordinanza di assegnazione del Tribunale civile del riconoscimento del debito fuori bilancio ad opera del competente organo Consiliare. Successivamente al giudizio di ottemperanza i giudici amministrativi nell’accogliere la domanda del ricorrente, hanno ordinato al Comune intimato “di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle spettanze indicate nella decisione giurisdizionale passata in giudicato” non ponendo condizioni all’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, intimando senza dubbio alcuno il pagamento delle somme spettanti al creditore procedente, ed assegnando un termine perentorio per le relative incombenze.

Le indicazioni del Collegio amministrativo

In merito al dubbio, pertanto, sollevato dal commissario ad acta, i giudici amministrativi di primo grado hanno evidenziato da un lato come, ai sensi dell’art.194, co.1, lett. a) d.Lgs.n.267/2000, gli enti locali riconoscono i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, senza margini di discrezionalità, dall’altro lato, in assenza della delibera del Consiglio comunale, il commissario ad acta, come riconosciuto dalla giurisprudenza, può adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’incarico, fra cui anche quelli di riconoscimento del debito fuori bilancio (Tra le tante: Tar Roma, 1.2.2021, n.1316; Tar Roma 7.12.2020, n.13077; Tar Roma, 10.4.2020, n.3893), fatte salve le condizioni disposte dall’art.159 del TUEL. In merito a queste ultime condizioni sulla impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; ovvero al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e da ultimo, le risorse finanziarie necessario per l’espletamento dei servizi locali indispensabili, la Consulta (sentenza n.211/20023) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, “nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso”.
In conclusione, con la presente ordinanza il Collegio amministrativo di primo grado ha fornito i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta.

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