L’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 “sostituisce in chiave ampliativa il riferimento ai singoli appalti con quello alle singole procedure di affidamento”. Ed ancora, “la finalità del sistema incentivante di cui si discorre è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni” (cfr. Relazione illustrativa al nuovo codice). Il tema degli incentivi, pertanto, “riguarda il corretto utilizzo delle risorse di bilancio e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica ai fini di una sana gestione finanziaria dell’Ente”.
Nel merito, sulla base delle previgenti disposizioni dettate dal d.lgs. n. 50/2016 “l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto diverso dal RUP. Tale distinta nomina è prevista in base al punto 10 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità.. le due ipotesi vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell’esecuzione può ricorrere anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore ad euro 500mila, purchè caratterizzati da particolare ed oggettiva complessità”.
Sulla base delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 36/2023 “la materia in esame è disciplinata nei seguenti termini:
l’articolo 45, comma 2, conferma che gli incentivi, per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell’esecuzione (sulla falsariga di quanti già previsti dall’articolo 113 del codice previgente);
l’articolo 114, comma 8, rinvia all’allegato II.14 ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni), per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP ed è, pertanto, all’allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della particolare importanza;
l’articolo 31, comma 1, dell’allegato II.14, prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32”;
l’articolo 32 dell’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi del suddetto articolo 114, comma 8, che il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP;
per i servizi si prescinde dall’importo contrattuale e rileva il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi di valutazione della particolare importanza, enucleati dall’articolo 32, comma 2, dell’allegato II.14;
in sede di prima applicazione, è lo stesso comma 2 ad individuare puntualmente i servizi di particolare importanza, con elencazione che … non riveste carattere tassativo;
per le forniture rileva invece il profilo quantitativo fondato sull’importo delle prestazioni, qualificabili di particolare importanza se tale importo è superiore a 500.000 euro”
Per come indicato dal citato allegato, tali casi sono i seguenti: per le forniture l’importo superiore a 500mila euro mentre per gli appalti di servizi “quelli particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per la quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”. (tra cui sono indicati quelli finanziari, informatici, di contabilità, di consulenza gestionale, di pulizia, legali, di collocamento di personale etc).
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