Le somme non versate nei tempi previsti dalla transazione che hanno procurato oneri per interessi di mora, oltre agli oneri accessori collegati alla soccombenza dell’ente locale in sede di decreto ingiuntivo, non possono essere addebitate al responsabile finanziario in assenza del preventivo impegno di spesa da parte del responsabile del servizio. Sono queste le conclusioni della
Corte dei conti del Molise (sentenza n. 57/2023) che ha assolto il responsabile finanziario citato in giudizio dal PM contabile.
La vicenda
La Procura contabile ha convenuto in giudizio il responsabile finanziario di un ente locale, giudicato colpevole di aver omesso il pagamento della transazione nei confronti di un fornitore. Il danno quantificato dalla Procura è stato quantificato nelle somme sborsate dall’ente locale per il ritardato pagamento produttivo di interessi moratori, oltre alle maggiori spese sostenute dall’ente locale per decreto ingiuntivo non opposto e spese legali addebitate dal giudice dell’ottemperanza. Infatti, a seguito della sentenza del giudice di appello relativa ad espropri, veniva stipulato un accordo transattivo che prevedeva il pagamento in quattro rate, comprensive anche degli interessi legali nel caso di ritardo rispetto alle scadenze concordate tra le parti, e della rivalutazione monetaria. Nel caso di specie, l’ente locale non procedeva al pagamento della terza delle quattro rate previste. Per la Procura si sarebbe in presenza di un comportamento negligente Responsabile del Servizio Finanziario comunale, la cui colpa grave sarebbe consistita in una grave trascuratezza ed inoperosità nell’ottemperare al giudicato formatosi ed all’accordo transattivo, violando in tal modo gli obblighi di servizio che le imponevano una maggior cura della cosa pubblica e la salvaguardia del bilancio dell’ente attraverso un’azione efficace ed economica.
A dire della difesa avrebbe errato la Procura nell’addebitare il danno erariale al responsabile finanziario senza giustificare sulla base di quale disposizione normativa, regolamentare e/o altro, l’esecuzione dell’obbligazione di pagamento ricadesse in capo al responsabile finanziario, nonostante l’intero procedimento fosse stato sempre gestito dall’Area Tecnica del Comune. A dimostrazione dell’estraneità del responsabile finanziario militerebbe anche la mancata trasmissione della sentenza, trattandosi di danni arrecati dall’ufficio tecnico in sede di procedura espropriativa. Inoltre, la difesa ha sostenuto che la transazione intervenuta successivamente alla sentenza di condanna era stata sottoscritta dal Sindaco, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ma non è mai stata approvata da provvedimento amministrativo cui è seguito un regolare impegno di spesa. In altri termini, la relativa scrittura privata non era portata a conoscenza del Responsabile dell’Area Finanziaria anche perché non preceduta da un formale provvedimento di impegno di spesa che avrebbe richiesto l’apposizione del visto di regolarità finanziaria.
Le motivazioni dell’assoluzione
Per il Collegio contabile la domanda della Procura è infondata, in quanto il comportamento tenuto dal responsabile finanziario debba ritenersi “senza ombra di dubbio” produttivo di responsabilità amministrativa non trova alcuna conferma nei fatti di causa. Infatti, non vi sono dubbi sul fatto che spettano ai responsabili del servizio “competente per materia” sia l’assunzione dell’impegno di spesa o alla sua prenotazione mediante determinazione, sia le diverse fasi dell’ordinazione nonché della liquidazione delle spese. Sui medesimi responsabili incombe l’obbligo di proporre, tempestivamente, al Consiglio comunale la deliberazione del riconoscimento del debito fuori bilancio riservata alla competenza “esclusiva” del massimo organo deliberativo locale per l’adozione dei necessari provvedimenti a seguito dell’emersione di un debito non previsto nel bilancio. Pertanto, eventuali aspetti di responsabilità amministrativa andrebbero ricercati nei comportamenti censurabili di quanti, responsabili di servizi amministrativi competenti, componenti del medesimo Organo deliberativo dell’ente e di vertice dell’Amministrazione locale, abbiano potuto concausare il danno legato alla travagliata vicenda, dipanatasi in un apprezzabile arco di tempo ultradecennale, evidentemente evitabile con un comportamento alternativo corretto ed esigibile quale l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria dovuta adoperandosi solertemente in attività propulsiva prodromica o, al più tardi, già all’indomani dei solleciti ricevuti dal creditore onde scongiurare l’alea insita negli effetti riconducibili ai risvolti giudiziali che hanno comportato la soccombenza dell’ente locale. D’altra parte, a dire del Collegio contabile, tra le rilevanti competenze riservate, in generale, al Responsabile del servizio finanziario relativamente al monitoraggio e segnalazione degli equilibri di bilancio, rientrano le attestazioni di copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano spese. Nel caso di specie, vi rientrano, in particolare, esclusivamente le competenze proprie di emissione dei mandati di pagamento sulla scorta degli atti di liquidazione trasmessi dai responsabili dei servizi. In conclusione, sarebbe curioso, oltre che illegittimo, una rilevazione della spesa effettuata dal comune senza un previo “impegno contabile” registrato sul competente programma di bilancio di previsione.
Il responsabile finanziario, pertanto, deve essere assolto da ogni addebito.
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