L’assoluzione del danno erariale
Pur avendo la Procura contabile indicato il danno erariale prodotto dai responsabili del servizi e dagli organi politici, per aver approvato un debito fuori bilancio discendente dal decreto ingiuntivo di un avvocato cui l’ente aveva affidato la propria difesa per il recupero dei canoni non pagati da associazioni sportive, il Collegio contabile ne ha disposto l’assoluzione per avere la Procura indicato quale fonte del danno, sia la mancanza del contratto con il professionista, sia per mancata copertura della spesa. Sulla base dei principi stabiliti dal giudice di legittimità, entrambe le condizioni non si realizzano in presenza del conferimento di un incarico di patrocinio legale. Infatti, a dire del Collegio contabile negli incarichi di patrocinio legale si devono tenere conto delle seguenti disposizioni derogatorie enunciate dal giudice di legittimità:
- il requisito della forma scritta nel patrocinio legale è stato ritenuto pienamente soddisfatto dalla procura ad litem rilasciata per iscritto dal cliente (art. 83 c.p.c.) che costituisce un negozio unilaterale dotato di propria autonomia rispetto al contratto di patrocinio che, diversamente, rappresenta un mandato sostanziale e negozio bilaterale di incarico di svolgere l’opera professionale in favore della parte (Tra le tante: Cass. n. 14276/2017; n. 18450/2014) a cui segua la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo da parte dell’avvocato, con conseguenziale perfezionamento dell’accordo contrattuale tra ente pubblico e avvocato;
- in merito all’assenza dell’impegno contabile e della relativa copertura finanziaria, non è ravvisabile alcuna nullità. D’altra parte se è vero che, di regola, in materia di contratto d’opera professionale, la delibera di affidamento di incarico, da parte di un ente pubblico, di prestazione dell’opera professionale e il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità ove manchi l’indicazione dell’ammontare della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in caso di patrocinio legale tale condizione non opera. Infatti, in presenza del conferimento dell’incarico di patrocinio legale si assume dirimente la circostanza che, la mancata indicazione dell’ammontare della spesa prevista non può comportare alcune nullità delle deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti locali alle controversie giudiziarie, sia perché è quanto mai incerta e non predeterminabile specificamente, originariamente, l’incidenza del relativo onere economico, condizionato dalle attività legali e/o processuali concretamente richieste e dispiegate in relazione alla complessità ed evoluzione del giudizio nonché dal suo esito (soccombenza) e sia perché, nel bilancio dell’Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (tra le tante: Cass., n.1830/2018).
Nel caso di specie, infatti, con deliberazione di Giunta comunale è stato affidato un incarico di patrocinio legale ad un avvocato del libero foro con previsione di una spesa iniziale e la seguente indicazione “da liquidarsi sulla base del tariffario forense vigente, nei corrispettivi minimi del relativo scaglione e ciò anche in deroga a quanto dovesse essere liquidato in più dall’autorità giudiziaria”. In altri termini, era agevolmente individuabile lo scaglione tariffario cui far riferimento per determinare l’ammontare del compenso tra le parti, così come certificato nel decreto ingiuntivo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ne ha stabilito la congruità. In tale deliberazione dell’Organo esecutivo non si incorre in alcuna nullità.
In conclusione, per il Collegio contabile, nessuna responsabilità amministrativo-contabile è stata ravvisata a carico degli amministratori e dei dirigenti o funzionari comunali convenuti in giudizio, con conseguente assoluzioni dei medesimi.
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