Legittimo l’affidamento di incarico di esperto del sindaco in tema di programmazione finanziaria

8 Novembre 2023
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Le attività di consulenza previste nell’ambito della legge siciliana, prevedono la possibilità da parte del Sindaco di affidare incarichi ad esperti in modo fiduciario, ossia in assenza di procedura selettiva, qualora legati agli ambiti strategici di cui la programmazione finanziaria ne rientra a pieno titolo. Con queste motivazioni la Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n. 326/2023) ha giudicato legittimo l’incarico affidato da un sindaco di un comune siciliano ad un esperto esterno.

Le motivazioni dell’incarico

Il Sindaco nel proprio decreto di nomina ha conferito un incarico quale esperto del sindaco con il compito di “collaborare e supportare il Sindaco in materia finanziaria e contabile e supportarlo su questioni di particolare rilievo”. Sempre nel provvedimento sindacale ne dettagliava le funzioni di supporto che era preordinato “fornire supporto su questioni di particolare rilievo e su problematiche derivanti dall’applicazione di leggi e regolamenti e/o in procedure di particolare complessità e di difficile o dubbia interpretazione, con particolare riferimento agli atti di programmazione finanziaria dell’Ente, nonché allo sviluppo ed implementazione delle procedure di riscossione delle entrate tributarie ed anche per arginare e risolvere le criticità emerse in materia contabile e finanziaria con la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione, approvato con deliberazione del consiglio comunale, quale valido e proficuo supporto all’esercizio delle correlate attribuzioni dell’Organo di vertice dell’Ente nel perseguimento degli interessi collettivi attraverso scelte economicamente sostenibili e produttive di un ritorno sociale”.

Gli obiettivi

In sede di controllo il Collegio contabile ha potuto verificare come gli obiettivi assegnati all’esperto fossero da considerare coerenti con il ruolo di indirizzo politico-amministrativo che compete istituzionalmente al Sindaco con particolare riferimento ad un profilo strategico per l’ente quale quello della programmazione finanziaria. Ai fini, tuttavia, della legittimità dell’incarico in questione la legge impone obblighi di pubblicazione delle seguenti informazioni da rendere note ai cittadini:

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Il D.lgs. n.33/2013 prevede che la pubblicazione di tali atti, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Infatti, in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.
Pertanto, avendo adempiuto l’ente alla pubblicazione delle informazione prescritte dalla normativa, l’incarico conferito, allo stato degli atti, risulta coerente con la normativa.

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