Il divieto di conversione dei contratti a temine si estende a prescindere della natura pubblica o priva del contratto

10 Novembre 2023
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I rapporti di lavoro, ancorché disciplinati da un contratto collettivo di tipo privatistico, sono comunque riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico laddove intercorrono con un ente pubblico e siano posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell’ente, con la conseguenza del divieto di trasformazione a tempo indeterminato in caso di violazione dei termini. Il principio di diritto è stato confermato dalla Cassazione nella ordinanza n. 29021 del 19/10/2023.

Il fatto

Un ente locale ha prelevato dalla lista di collocamento alcuni lavoratori per assegnarli ad una Azienda agricola con l’applicazione del contratto del settore agricolo e non quello del Comparto Enti Locali, donde l’esistenza di un rapporto di natura privatistica. In ragione del contratto privatistico e della violazione dei termini, i citati lavoratori hanno richiesto la conversione del contratto a tempo indeterminato. Il tribunale di primo grado e la Corte di appello rigettavano il ricorso dei lavoratori per la conversione del loro contratto a tempo indeterminato, stante il divieto di cui all’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001 che operava a prescindere da quale fosse il metodo di reclutamento del personale, e, dunque, anche nel caso di avviamento degli iscritti tramite le liste di collocamento. I lavoratori, quindi, hanno impugnato la sentenza e proposto ricorso in Cassazione deducendo che, nel caso di specie, non avrebbe dovuto essere applicato il Testo unico del pubblico impiego il quale, a loro dire, non troverebbe applicazione per quei rapporti di lavoro, marginali e sostanzialmente anomali, che l’ente pubblico intrattiene sulla base di norme privatistiche per finalità diverse da quelle istituzionali.

La conferma della decisione

Per la Cassazione il ricorso è infondato, in quanto rapporti di lavoro ancorché disciplinati da CCNL di tipo privatistico sono comunque riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico laddove intercorrono con un ente pubblico e siano posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell’ente, sicché la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che riguarda tutti gli enti indicati nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 165. Infatti, all’esito della contrattualizzazione del pubblico impiego le amministrazioni indicate nell’art. 1 del d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a rispettare, quanto al reclutamento del personale e alla disciplina del rapporto, le disposizioni dettate dai decreti succedutisi nel tempo, che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost. e, per il loro carattere imperativo e inderogabile, impediscono al datore di lavoro pubblico di instaurare rapporti al di fuori delle regole fissate dagli stessi decreti. In altri termini, solo una norma speciale può di pari rango che espressamente ne escluda l’applicabilità oppure qualora si sia in presenza di rapporti anomali, estranei alle finalità istituzionali perseguite dall’ente pubblico e, pertanto, del tutto eccezionali e marginali. Nel caso di specie, infatti, i rapporti di lavoro di tali lavoratori, da un lato, non sono stati instaurati con aziende che hanno una loro autonoma soggettività, con una organizzazione distinta, separata dalla struttura pubblicistica e dotata di autonomia non solo contabile ma anche gestionale, finanziaria e patrimoniale. Pertanto, la gestione diretta dell’Azienda agricola afferisce all’ente locale e, inoltre, rientra tra le attività a lui demandate da norme legislative. Inoltre, è incontestato come, tali rapporti di lavoro, non siano stati espressamente sottratti all’applicazione della disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato, sulla base di una norma speciale di rango primario che espressamente escluda l’applicabilità di tale normativa.

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