La domanda
Un ente pubblico ha chiesto all’Autorità anticorruzione se le società in house siano obbligate a destinare risorse finanziarie per le finalità indicate dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, in relazione quindi al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale impegnato nelle attività indicate nell’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.
Le disposizioni legislative
Al fine di comprendere se alle società in house sia o meno applicabile il codice dei contratti pubblici (ora d.lgs. 36/2023), è fondamentale, a dire dell’Autorità, verificare le disposizioni del Testo unico delle società partecipate (d.lgs. 175/2016) secondo cui sono considerate società in house «le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3» (art. 2, co.1, lett. o). A sua volta l’art.16 ha stabilito che «le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata».
In presenza della sopra indicate condizioni, il successivo comma 7 del citato art.16 ha previsto che «Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», con la conseguenza che esse rientrano nella definizione di “stazione appaltante” ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 36/2023. Se ciò è vero, allora anche nelle società in house trova applicazione la normativa di cui all’art.45 del d.lgs. 36/2023 riguardante la corresponsione degli incentivi tecnici.
L’erogazione degli incentivi tecnici
Le società in house, pertanto, avranno cura di indicare nel quadro economico dell’opera pubblica, servizio o fornitura. Tale affermazione è, inoltre, coerente con le indicazioni della magistratura contabile che ha avuto modo di precisare come, la disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, «è applicabile alle società in house che sono destinatarie di affidamenti diretti in quanto esse stesse sono considerate “pubbliche amministrazioni” (ovvero, “amministrazioni aggiudicatrici”) ai fini della disciplina dell’evidenza pubblica» (Corte dei conti, sez. Reg. controllo Puglia, parere n. 119/2022).
In merito agli incentivi tecnici da corrispondere ai dipendenti, la normativa del codice dei contratti prevede anche che «fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti» (art. 45, co.2). Allora, avvertono i tecnici dell’Autorità, se le stazioni appaltanti hanno previsto nella loro autonomia di non corrispondere gli incentivi tecnici, per i ruoli indicati dal codice dei contratti per la remunerazione al personale dipendente, attraverso altre remunerazioni accessorie (ad esempio remunerare le funzioni del RUP con specifiche responsabilità) l’incentivo non potrà trovare applicazione, pena la duplicazione non consentita di indennità per le medesime funzioni, attuando una sovraincentivazione vietata dall’ordinamento.
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