Le spese di lite dopo il dissesto seguono la causa principale e sono poste a carico dell’OSL

16 Novembre 2023
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In presenza di un giudizio istaurato prima della dichiarazione di dissesto, precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, la successiva condanna alle spese di giudizio rappresenta, per l’ente in dissesto, uno dei «fatti di gestione» ex art. 252, comma 2, TUEL, di competenza dell’OSL. Pertanto, per la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.147/2023), l’obbligazione pecuniaria che discende dal predetto giudizio, indipendentemente dal momento della sua manifestazione contabile, integra, per l’ente locale, un debito «correlato», sul piano della stessa attribuzione causale.

La domanda di un ente locale

Un Sindaco ha chiesto di conoscere se, in presenza di una condanna giudiziale alle spese di lite, resa successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, in un giudizio instaurato in una fase antecedente alla stessa, il credito vantato dall’avvocato difensore della parte vittoriosa nei confronti del Comune deve essere posto a carico del bilancio ordinario dell’Ente oppure della gestione straordinaria dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.

La giurisprudenza

Prima di procedere alla risposta, i magistrati contabili hanno evidenziato una non uniformità di giudizi delle Sezione contabili di controllo, tanto che la questione è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.21/2020) che ha emesso il seguente principio di diritto: «Rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente». In altri termini, salvo i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, gli effetti finanziari siano destinati a protrarsi ininterrottamente o periodicamente nel tempo (cd. contratti di durata), può dunque affermarsi che nella procedura di dissesto rientrino non solo le passività già contabilizzate ma anche i debiti insorti successivamente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, che costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto.

In modo non diverso si è espresso anche il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentenza 5 agosto 2020, n.15) affermando che «rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto. Nel caso di specie è pur vero che l’emanando provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropriazione, che farebbe sorgere il debito oggetto della presente controversia, ha natura costitutiva, come confermato da questa Adunanza con la sentenza 20 gennaio 2020, n. 2 […] Tuttavia, detto provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha per presupposto […] l’utilizzazione “di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità” […] Pertanto, il provvedimento risulta certamente correlato, sul piano della stessa attribuzione causale, “ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data”, come specifica l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80- 2004 (convertito con L. n. 140-2004)». Soggiunge che «Pertanto, sotto il profilo finanziario, se tali fatti sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo […] che determina l’insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla Gestione Liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11. In questo caso, non solo il debito viene imputato al Bilancio della Gestione Liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, e non a quello della gestione ordinaria, ma anche la competenza amministrativa ad emanare il provvedimento che costituisce il titolo di spesa (nella specie, l’acquisizione sanante) deve essere attribuita al Commissario Liquidatore, in quanto è quest’ultimo soggetto che deve costituire la relativa partita debitoria del bilancio da lui gestito».

Conclusioni

Pertanto, in risposta al quesito formulato dal Sindaco, il Collegio contabile ha stabilito che, il giudizio instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato rappresenta per l’ente in dissesto uno dei «fatti di gestione» ex art. 252, comma 2, TUEL, di competenza dell’OSL. Quindi, l’obbligazione pecuniaria che discende dal predetto giudizio, indipendentemente dal momento della sua manifestazione contabile, integra, per l’ente locale, un debito «correlato», sul piano della stessa attribuzione causale, a tale fatto di gestione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell’OSL, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, Tuel, che segna la chiusura della gestione liquidatoria.

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