Affidamento diretto incluso negli incentivi tecnici ma attenzione al pareggio di bilancio

17 Novembre 2023
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Se da una parte gli incentivi per funzioni tecniche possono ora essere estesi anche agli affidamenti diretti, dall’altra parte al fine di non eccedere sulla loro erogazione, il legislatore ha previsto una sostanziale invarianza delle spese, ossia senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. Sono queste le indicazioni contenute nel parere FUNZ CONS 54/2023 dell’ANAC in risposta ad alcuni dubbi di un ente pubblico.

La domanda

Un ente pubblico ha chiesto all’Anac di esprimere avviso in ordine alle previsioni recate dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, con riferimento alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell’ente, nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito di affidamento diretto.

La differenza con il precedente codice

Le precedenti disposizioni, recate dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, avevano inibito gli enti a regolamentare l’erogazione degli incentivi tecnici anche per gli affidamenti diretti di opere, servizi e forniture. La motivazione di tale inibizione era dovuta al fatto che gli importi di lavori, servizi e forniture, erano collegati in modo diretto agli importi “posti a base di gara”, non rientrando l’affidamento diretto nella definizione di gara, avrebbero dovuto essere esclusi da incentivazioni. La magistratura contabile, tuttavia, ha aperto anche a quegli affidamenti che, nonostante la forma semplificata, l’ente dovesse procedere allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

L’Art.45 del d.lgs. 36/2023, invece, superando il concetto di gara, parla ora di procedura di affidamento. Pertanto, secondo i tecnici dell’ANAC, nel caso di affidamento diretto di un contratto pubblico di lavori, il legislatore ha voluto chiarire che ora l’istituto trova applicazione per tutte le procedure di affidamento, incluso quindi l’affidamento diretto. Si ricorda, invece, come per gli affidamenti di servizi e forniture, la normativa sugli incentivi trova applicazione esclusivamente in presenza della nomina del direttore dell’esecuzione (importi maggiori di 500.000 euro e per affidamenti di servizi classificabili complessi se l’importo è inferiore). A differenza, inoltre, del precedente codice, il legislatore ha ora previsto una normativa di dettaglio precisando nell’allegato I.10 quale siano le funzioni oggetto di incentivazione per le attività espletate dai dipendenti.

L’invarianza finanziaria della spesa

Risolto il problema degli incentivi tecnici anche per gli affidamenti diretti, i tecnici dell’ANAC si concentrano sulle disposizioni finali dell’art.228 del d.lgs. 36/2023 secondo cui «1. Dall’attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». In altri termini, pur non riferendosi in modo diretto la norma richiamata agli incentivi tecnici, tuttavia, gli enti dovranno rispettare l’invarianza della complessiva della spesa, anche in caso di erogazione degli incentivi. La giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 17/2021) ha affrontato, il caso dell’invarianza finanziaria, per il rimborso delle spese legali agli amministratori precisando che «si ritiene … che in assenza di un limite normativamente individuato che sostenga la delimitazione dell’invarianza finanziaria ad uno specifico aggregato di spesa, la clausola di invarianza finanziaria imponga alle amministrazioni, nel prevedere una maggiore o nuova spesa, di essere in grado di far fronte a tale spesa con le risorse ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di assicurare un sicuro mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente… Tale neutralità deve essere valutata con riferimento al bilancio complessivo dell’ente, che, anche a seguito dell’applicazione della norma, deve restare in equilibrio».
Pertanto, gli enti sono obbligati al rispetto del principio di invarianza finanziaria, garantendo ai fini dell’erogazione degli incentivi tecnici che esso avvenga assicurando complessivamente l’equilibrio di bilancio.

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