La facoltà di calcolare il FCDE sostituendo gli anni 2020 e 2021 con i dati del 2019 vale per entrambi gli anni

27 Novembre 2023
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A seguito della crisi pandemica, con relative conseguenze per gli enti locali in termini di riscossione, gli enti hanno avuto la facoltà di utilizzare, nel quinquennio precedente, i dati del 2019 in luogo degli anni 2021 e 2022. Secondo la Corte dei conti della Campania (deliberazione n. 294/2023) l’ente se dovesse esercitare detta facoltà non può farlo per un solo anno dei due anni.

Le disposizioni legislative

A causa della sospensione della riscossione coattiva durante la crisi pandemica, il legislatore con un primo intervento (art. 107-bis del D.L. 18/2020), ha concesso agli enti locali di sostituire i dati ottenuti nell’anno 2020 con quelli dell’anno precovid-19 (anno 2019). Successivamente, con ulteriore intervento legislativo (art. 30-bis, comma 1, D.L. 41/2021) ha esteso anche all’anno 2021 la citata facoltà. La norma da ultimo richiamata, infatti, recita quanto segue: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”.

La domanda

Il Sindaco di un comune ha chiesto ai magistrati contabili partenopei se, in merito alla possibilità per l’Ente, nel calcolo del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione e/o da stanziare nel bilancio di previsione, di utilizzare i dati del 2019 per una sola delle annualità previste dalla norma (2020 e 2021) o, al contrario, l’applicazione del richiamato art. 107-bis del D.L. n, 18/2020 obblighi all’utilizzo dei dati del 2019 su entrambe le annualità previste (2020 e 2021)”.

La risposta

A dire del Collegio contabile, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile, “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Pertanto, dalla lettura della norma il legislatore nell’utilizzare la congiunzione “e” con riferimento alle annualità “del 2020 e del 2021” abbia indicato la possibilità di utilizzare i dati 2019 nel calcolare la percentuale di riscossione dell’ultimo quinquennio per entrambe le annualità, ossia sia nell’esercizio 2020 che nell’esercizio 2021. Lo stesso “Dossier n° 104 – Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge” edito dal Servizio studi della Camera conferma che “l’articolo 30-bis, introdotto dal Senato, consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.”
Pertanto, per il Collegio contabile, l’utilizzo della facoltà prevista dal vigente art. 107 bis del D.L. n. 18/2020 di utilizzare il dato 2019, nel calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente per la determinazione del FCDE da accantonare a rendiconto o da stanziare in bilancio di previsione, riguarda gli anni 2020 e 2021. Sostanzialmente l’ente che si avvale di detta facoltà la utilizza per gli anni 2020 e 2021, ferma restando la regola generale di determinazione della capacità di riscossione dell’ultimo quinquennio con i dati effettivi delle rispettive annualità.

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