Nel caso in esame una società operante nel settore del commercio agroalimentare impugna l’ordinanza con cui è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività, unitamente alla delibera comunale del 2022 che ha introdotto la sospensione ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, eccependo la retroattività della stessa relativamente a presunte irregolarità nel versamento della TARI per gli anni dal 2019 al 2021.
Il TAR respinge il ricorso evidenziando che la disposizione regolamentare impugnata, che costituisce attuazione dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, va intesa nel senso che, allorquando sia verificata una irregolarità nel pagamento dei tributi locali, e dunque una condizione di inadempienza agli obblighi tributari “per gli anni pregressi a quelli in corso” (ossia, per i periodi per i quali, al momento della verifica, siano già scaduti i termini di versamento dell’imposta), il Comune può condizionare l’esercizio dell’attività sottoposta a licenza alla regolarizzazione della posizione debitoria.
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