P.a., titolare effettivo nel cda 

Italiaoggi
6 Dicembre 2023
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di LUCIANO DE ANGELIS (ItaliaOggi – 06/12/2023)
Le società a controllo pubblico dovranno individuare il titolare effettivo unicamente con il sistema residuale. Alla comunicazione del titolare effettivo devono provvedere anche le stabili organizzazioni di società estere con sede legale in Italia. I consorzi sono tenuti alla comunicazione al registro imprese solo se, in virtù di leggi speciali, assumano la veste di persone giuridiche private. Sono alcune delle posizioni assunte da Assonime nel documento n.8/23 rubricato: “Q.&A. sull’individuazione del Titolare effettivo delle società di capitali ed obblighi connessi”. Società partecipate pubbliche. Nell’ambito delle partecipate pubbliche, secondo Assonime, non è possibile risalire ad una o più persone fisiche proprietario controllanti che possono essere considerate beneficiari sostanziali delle operazioni economiche poste in essere della società e l’unico criterio che sembra applicabile è quello residuale dell’organo amministrativo o direttivo della società partecipata. Nel caso di controllo in parte pubblico ed in parte privato tale criterio non può essere applicato non potendosi utilizzare al contempo il criterio della proprietà o del controllo e quello residuale. In questi casi la soluzione che appare più ragionevole è quella di individuare il titolare effettivo prediligendo la rappresentazione della partecipazione più rilevante. Così per il caso in cui la partecipazione della pubblica amministrazione al capitale della società sia superiore rispetto a quella privata (benché quest’ultima superi la soglia del 25% del capitale) la società dovrebbe prediligere l’utilizzo del criterio dell’organo amministrativo o direttivo della società partecipata.
A ben vedere, la soluzione di Assonime seppur di semplice attuazione appare parziale in quanto non fornisce alcuna soluzione alle società partecipate da un ente pubblico e da un privato al 50% . Le società estere con sede secondaria in Italia. La sede secondaria di società estera, costituita in Italia non può essere considerata un’impresa dotata di autonoma personalità giuridica (Cassazione, s.u. civili, ordinanza del 24 luglio 2023, n. 22113). Se pure la sede secondaria non ha autonoma personalità giuridica, si deve però verificare se la società estera stessa possa essere considerata un’impresa dotata di personalità giuridica e soggetta all’iscrizione delle imprese. Tuttavia l’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa ma istituisce in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese. Per le imprese dotate di personalità giuridica l’art. 21 del dlgs 231/2007, inoltre, non richiede espressamente che esse siano residenti o stabilite sul territorio della Repubblica Italiana, a differenza di quanto previsto per i trust e gli istituti giuridici affini. Queste indicazioni normative farebbero propendere, in via prudenziale, per considerare le società estere, che abbiano istituito una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, soggette all’obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle imprese. Se tale obbligo al momento parrebbe riguardare anche le società estere avente sede principale in uno Stato membro dell’UE, tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al corrispondente registro dello Stato membro di appartenenza, lo scenario potrebbe essere diverso una volta che le informazioni risulteranno reperibili per le autorità tramite il sistema d’interconnessione dei registri europei dei titolari effettivi (BORIS). In questo caso, infatti, si legge nel documento, potrebbe essere considerata superflua una ulteriore e autonoma comunicazione al Registro delle imprese italiano.
La proprietà indiretta. Sul tema si prende spunto da una faq del Mef secondo la quale “per l’ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1.c.c.”. In base a questa indicazione, l’individuazione del titolare effettivo deve avvenire partendo dalla identificazione delle società titolari di una partecipazione superiore al 25% nel capitale della società cliente e qualificando come titolari effettivi tutte le persone fisiche che le controllano. In pratica se così fosse sarebbero titolari effettivi in una catena di controllo, coloro che nella società controllante detengano almeno il 51% dei voti. Se questa interpretazione (di fatto un criterio misto che al primo livello andrebbe a ricercare chi ha oltre il 25%+ uno della società a valle e poi il controllo totale della controllante) andasse a consolidarsi ad avviso di chi scrive, nella maggior parte dei gruppi si andrà a individuare il titolare effettivo con il criterio residuale identificando lo stesso nel cda della società a valle: quest’ultimo tuttavia non parrebbe l’obiettivo fondamentale delle disposizioni internazionali sulla individuazione del beneficial owner. I consorzi. Con riferimento ai consorzi, ex art. 2602 c.c. e seguenti, l’obbligo della comunicazione al Registro delle imprese non sussiste, non essendo tali enti dotati di personalità giuridica. Questo trova applicazione solo nel caso in cui essi assumano la veste di società consortili di capitali, costituite ai sensi dell’art. 2615 ter c.c. Non sono tenuti alla comunicazione invece i consorzi, anche con attività esterna, ma non costituiti in forma societaria.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 6 dicembre 2023.

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