La domanda
Un Sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili la legittimità da parte dell’ente di poter validamente stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione, così come previsto nel nuovo codice degli appalti di cui al d.lgs. 36/2023. Il dubbio discende sull’incertezza giuridica circa l’inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie per i dipendenti da stipulare con oneri a carico dell’ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle funzioni.
Le indicazioni del Collegio contabile
La questione oggetto di parere riguarda la tematica delle polizze assicurative, previste dalla legge, stipulate dalla Stazione Appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti. In questo caso se è vero che il legislatore ha previsto una regola generale della responsabilità diretta dell’agente pubblico, è altrettanto vero che a detta responsabilità si aggiunge quella della responsabilità dell’Amministrazione basata sul meccanismo civilistico della solidarietà passiva. La responsabilità del dipendente pubblico, tuttavia, è condizionata nell’aver agito con dolo o colpa grave, potendo in questo caso l’ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente rivalersi contro quest’ultimo. Pertanto, in caso di colpa lieve, l’ente non potrà agire nei confronti del dipendente pubblico, restando a proprio carico il risarcimento del danno rimborsato a terzi. Proprio a fronte della copertura di tale rischio e, in generale, per sollevare l’ente da coperture finanziarie non previste nei quadri economici delle opere pubbliche, il d.lgs. 36/2023 ha inserito alcuni riferimenti normativi a favore dell’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione: il primo, di carattere generale, previsto dall’art. 2 comma 4, secondo cui “per promuovere la fiducia nell’azione, legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale…….”; altri, di carattere più puntuale, desumibili dagli artt. 42 e 45 del codice, in combinato disposto con la regolamentazione di dettaglio degli allegati I.7 e I.10.
Secondo il Collegio contabile, sebbene non risulti particolarmente puntuale nell’espressione “adottano azioni”, è tuttavia ragionevole ricondurre l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante.
In risposta alla richiesta del Sindaco, pertanto, il soggetto incaricato dell’attività di verifica della progettazione dovrà essere munito “di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali”. D’altra parte, la “verifica del progetto” rientra nell’alveo delle “attività tecniche” funzionali ad assicurare ai dipendenti la corresponsione degli incentivi finanziati “con stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”, dove una parte degli incentivi debba essere utilizzata “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale” (art. 45 co. 5 e 7 lett. c del d.lgs. 36/2023), oltre a prevedere tra le somme a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del “quadro economico dell’opera o del lavoro” oggetto di progettazione, anche le spese di cui all’art. 45 comma 7 lett. c del codice relative “alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale”.
In conclusione, i giudici contabili non possono che prendere atto del carattere eccezionale di qualsiasi previsione normativa che trasli il rischio degli effetti risarcitori del danno extracontrattuale a carico della compagnia assicurativa, con la conseguenza che non vi sono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale.
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