>>> ARAN: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.
Utilizzo del dirigente in due amministrazioni
Viene inserita e regolata per la prima volta la possibilità dello scavalco condiviso di un dirigente tra due enti. Con l’art. 36, infatti, è previsto che “gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi”, fermo restando che il rapporto di lavoro resti in capo all’ente di appartenenza che continuerà a corrispondere l’intero stipendio tabellare oltre alle altre risorse fisse (RIA, assegni ad personam). In merito al salario accessorio sempre l’ente di appartenenza del dirigente continuerà a corrispondere la retribuzione di posizione per la posizione occupata, mentre la retribuzione di risultato sarà dovuta solo a seguito della valutazione positiva di performance conseguita. Tale retribuzione sarà poi oggetto di ripartizione in sede di convenzionamento sulla base dell’utilizzazione prevista del dirigente tra i due enti.
La norma prevede che l’ente di utilizzazione del dirigente dovrà corrispondere un importo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l’incarico, mentre la retribuzione di risultato sarà pari fino ad un massimo del 10% della citata retribuzione di posizione.
In ogni caso, precisa la normativa contrattuale, le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di ciascun ente e possono anche essere superiore complessivamente al valore massimo previsto nel nuovo contratto pari a euro 46.292,37 (art.37, comma 6).
La finalità
La disposizione contrattuale precisa come l’utilizzo del personale dirigenziale in convenzione è finalizzato a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse. In ogni caso si deve trattare di periodi predeterminati, con obbligo di acquisire il consenso dei dirigenti interessati ad operare in due enti diversi mediante convenzione.
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