Mancanza del danno erariale se l’assunzione somministrata avviene prima della scadenza del documento contabile

14 Dicembre 2023
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Il mancato rispetto del termine per l’approvazione del rendiconto inibisce l’ente nel procedere ad assunzioni, anche flessibili, fino ad adempimento, pena l’applicazione di misure sanzionatorie. Tuttavia, per la Corte dei conti della Valle d’Aosta (sentenza n.9/2023), la stipulazione del contratto di somministrazione avvenuto prima della scadenza dei termini, salva dalla sanzione erariale anche se l’assunzione sua avvenuta dopo la scadenza del termine.

La vicenda

Un ente locale, al fine di sopperire alla vacanza temporanea di un posto lasciato da una dipendente in maternità, deliberava di procedere al reperimento di una unità di personale a tempo determinato ricorrendo ad affidamento di un servizio di somministrazione di lavoro. Essendo l’ingresso della sostituzione avvenuta in data successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa, per l’approvazione del conto consuntivo, la Procura contabile ha citato in giudizio, per responsabilità amministrativa, oltre alla Giunta comunale, il segretario comunale, che aveva disposto la somministrazione di una unità lavorativa nel periodo in violazione del divieto legale e, infine, il responsabile finanziario, colpevole di aver apposto il visto di regolarità contabile sul contestato provvedimento di spesa.

A propria difesa le parti convenute confutavano la tesi della Procura ed evidenziavano che, la data a partire dalla quale trovava applicazione il blocco temporaneo per l’ente locale della capacità di assumere si era già perfezionata prima con la stipulazione del contratto con l’agenzia interinale, avvenuta prima della scadenza dei termini previsti per l’approvazione del documento contabile, a nulla rilevando che la data di inizio del rapporto di lavoro era successiva alla soglia temporale del blocco, assumendo rilievo solo il momento della stipula del contratto di lavoro. Inoltre, è stata evidenziata l’assenza del danno erariale, posto che non era in contestazione la necessità della prestazione né che la stessa fosse stata resa dal lavoratore somministrato né che l’Amministrazione avesse remunerato correttamente il servizio di somministrazione per la prestazione lavorativa ricevuta in relazione al profilo e alla categoria di inquadramento.

L’assoluzione dal danno erariale

Le disposizioni interdittive previste dal legislatore sono contenute nell’art. 9, comma 1 quinquies, del d.l. n.113/2016 secondo cui: privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo» «In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo». In altri termini, quello che rileva è l’inibizione temporanea di qualsiasi tipo di assunzioni o approvvigionamento di personale con contratti di servizio. La questione, quindi, riguarda il momento in cui si è perfezionata l’assunzione. La somministrazione di lavoro è una tipologia contrattuale articolata che coinvolge più soggetti: il somministratore, inteso come l’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore, vale a dire il soggetto che si avvale del servizio fornito dall’agenzia per reperire personale, uno o più lavoratori, indicati come somministrati, che vengono assunti dal somministratore e inviati in missione presso l’azienda o l’ente pubblico che necessita di personale. Ai fini dell’applicazione del divieto è fondamentale il contratto sottoscritto tra ente e agenzia di somministrazione. Posto che, in base alla regola generale dettata dall’art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte e tenuto conto del fatto che, a norma dell’art. 33 del d.lgs. 81/2015, il contratto di somministrazione lavoro deve essere «stipulato in forma scritta», occorre prendere in considerazione in momento in cui è stato sottoscritto il documento che compendia le clausole disciplinanti il rapporto. Nel caso di specie, pertanto, il contratto tra ente e agenzia è stato sottoscritto prima della scadenza del termine di approvazione del documento contabile, non rilevando che l’inizio dell’attività del lavoratore somministrato sia avvenuta dopo la scadenza dei termini.
Mancando, quindi, la fattispecie del danno erariale, i convenuti sono stati assolti.

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