L’ente può in autotutela correggere il conto consuntivo ma solo in caso di errori materiali

10 Gennaio 2024
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Il principio di intangibilità del rendiconto non consente all’ente locale di modificarlo una volta che sia stato approvato, in ragione dei principi contabili di continuità e veridicità che non consentono la revisione dei saldi. Tuttavia, secondo la Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.1/2024) la correzione di meri errori materiali sono ammissibili se riguardano la rettifica di specifici allegati al rendiconto, in parte ammessi anche di recente dal legislatore (d.l. 51/2023), con adozione delle modifiche da parte del Consiglio comunale, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Il caso

Un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se sia ammissibile la modifica degli allegati al rendiconto di gestione, a fronte di un disallineamento dei saldi finanziari con il tesoriere, a causa del malfunzionamento del programma contabile, solo successivamente all’approvazione del rendiconto risolto dalla società fornitrice. Le modifiche, pertanto, di riallineamento farebbero emergere un risultato di amministrazione diverso da quello approvato in consiglio comunale. Pertanto, è stato chiesto dal Sindaco la possibilità di intervenire per correggere il conto consuntivo già approvato solo ed esclusivamente con il successivo rendiconto che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Le indicazioni del collegio contabile

A differenza del bilancio di previsione, dove i principi contabili ammettono una necessaria flessibilità pena una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente, il conto consuntivo non può essere modificato. Tuttavia, le Sezioni riunite in speciale composizione (deliberazione n. 16/2022) hanno affermato che “benché il potere di intervento in autotutela delle amministrazioni sia, in generale, da considerarsi molto esteso, avendo una funzione soprattutto di “auto-correzione”, lo stesso incontra comunque dei limiti. La norma, infatti, prevede che si possa revocare un provvedimento solo per la sopravvenienza di fatti nuovi, di cui l’amministrazione debba necessariamente tenere conto, ovvero per il “preponderante interesse pubblico” (art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990). Non è dunque sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, occorre che lo stesso sia motivato adeguatamente nei termini indicati dalla norma citata. Tale previsione di carattere generale deve poi essere calata nell’ambito del regime del rendiconto e in generale dei documenti contabili di un ente. Infatti, il rendiconto è il risultato derivante da un anno di fatti gestori che sono stati registrati nella contabilità dell’ente. È opportuno rammentare, che vi è un principio generale di irretrattabilità dei saldi esposto, ad esempio, nell’art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato. Inoltre, occorre tenere conto di principi contabili quali la continuità e veridicità dei bilanci che rappresentano anch’essi un limite alla revisione dei saldi: pertanto, quanto esposto in un rendiconto approvato non può essere rivisto dalla stessa amministrazione, se non in presenza di meri errori materiali”.

Di recente il legislatore è intervenuto al fine di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto nei suoi allegati, in ragione della certificazione dei fondi COVID avvenuta ormai a tempo di bilanci consuntivi chiusi. In questo caso, l’art.4-bis del decreto-legge n. 51/2023, ha previsto che “il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all’ articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell’organo consiliare, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

Pertanto, secondo il Collegio contabile, non si rinvengono nell’ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali, quali, come nel caso specifico, la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa al 31.12.2022 riportato nell’allegato al rendiconto relativo al risultato di amministrazione e l’importo del medesimo fondo riportato nel conto del tesoriere (che si sarebbe verificato per effetto di una disfunzione del gestionale in uso), riverberantesi su una conseguente sovrastima del risultato di amministrazione 2022, rispetto alla sua effettiva consistenza.

In conclusione, l’ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell’organo consiliare, procedere senza indugio alla rettifica dell’allegato previsto dall’art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e rappresentando l’esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile.

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