I compensi della difesa da parte dei funzionari
Nel processo tributario, in presenza della vittoria alle spese della parte soccombente, l’art.15, comma 2, D.lgs. n. 546/1992 ha previsto che: “Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell’importo complessivo ivi previsto.
La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”. Il medesimo decreto, infatti, ha previsto che “l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”.
Sulla questione è intervenuta la Corte dei conti della Puglia (deliberazione n.124/2023) precisando che “ove sia operativa un’avvocatura interna, gli eventuali compensi corrisposti al personale amministrativo (non iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati) che assiste in giudizio l’Ente medesimo nei processi tributari ai sensi dell’art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, sono soggetti ai vincoli di cui all’art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017”.
Il nuovo dubbio
Se è vero che la magistratura contabile si è espressa nei confronti dell’ente che aveva al proprio interno l’avvocatura, allora la questione potrebbe essere diversa nel caso in cui si sia in presenza di un ente locale privo dell’avvocatura, le cui risorse, per le cause vittoriose assegnate ai propri funzionari, potrebbero in questo caso essere considerate escluse dai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in ragione dell’etero finanziamento ricevuta in presenza di incassi dalla parte soccombente. Inoltre, seguendo le indicazioni contrattuali, ai responsabili di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati, quale trattamento accessorio, anche “i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo […] i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, c. 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio” (art. 18, c. 1, lett. h), ultimo periodo, del CCNL 21.5.2018 Comparto Funzioni Locali).
Ma secondo il Collegio contabile, anche in assenza dell’avvocatura i compensi ai funzionari che assistono l’ente nei processi tributari, rientrano nelle risorse oggetto dei limiti della Legge Madia. In tale divieto di iscrivere i compensi dei funzionari vittoriosi nelle cause Tributarie tra le risorse escluse, militano sia il parere della Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.177/2020), anche per gli enti sprovvisti di avvocatura, sia le indicazioni del MEF (n. 257831 del 18 dicembre 2018) dove tra le risorse escluse rientrano solo i “compensi professionali legali” e, quindi, i compensi professionali spettanti agli avvocati e non alla liquidazione dei compensi a favore dei funzionari (non avvocati) dai quali gli enti decidano di farsi assistere.
Conclusione
Sono da considerarsi, pertanto, soggetti ai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 i compensi corrisposti ai funzionari non rientranti nell’avvocatura interna, essendo irrilevante che l’Ente sia sprovvisto di avvocatura interna, in quanto la giurisprudenza contabile, per consentire la deroga del limite ritiene necessaria la sussistenza dell’ulteriore requisito di essere in possesso dell’abilitazione e di essere iscritti nell’elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali di enti pubblici annesso all’albo.
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