La responsabilità del revisore e dell’ente sull’errato accantonamento a fondo contenzioso

19 Gennaio 2024
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Se l’ente dichiara di avere contenziosi in corso, ma non ha accantonato alcuna risorsa al fondo contenzioso, si è in presenza di una irregolarità contabile che avrebbe dovuto essere evidenziata dall’Organo di revisione contabile che non può limitarsi ad un controllo a campione del contenzioso con possibile conseguente sua responsabilità in caso di non veridicità della congruità dichiarata. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 191/2023 della Corte dei conti Emilia Romagna.

Il fatto

Il magistrato istruttore, in relazione al mancato accantonamento di risorse finanziarie per il contenzioso, così come richiesti dal principio contabile, l’ente ha evidenziato di aver inviato le lettere annuali di aggiornamento del contenzioso in essere ai legali dell’Ente e, in ragione di un contenzioso sorto ha accantonato risorse in bilancio, in sede di rendiconto di euro 10.000. Nessuna iscrizione è stata, tuttavia, effettuata per contenzioso a causa, a dire dell’Ente, delle procedure giudiziarie in corso che non presentano rischi di soccombenza come da verifica di ogni singola posta di contenzioso confermata dal precedente Collegio dei Revisori. In questo caso non si è resa necessaria alcuna deliberazione del contenzioso in essere in ragione dell’assenza di rischi di soccombenza.

Le indicazioni del Collegio contabile

I magistrati contabili hanno premesso come il Giudice delle leggi avesse avuto modo di precisare come, le verifiche sulla separata evidenza ed alimentazione delle quote vincolate e accantonate, sono centrali per gli equilibri di bilancio, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate (Corte cost. sent. n. 274/2017). Allora, in tale ambito un ruolo centrale viene svolto dall’Organo di revisione contabile, che ha il compito preminente di verificare quelle attinenti all’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza. Risulta, quindi, essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Per quanto attiene alla costituzione e alla quantificazione di detto fondo, il riferimento basilare è rappresentato dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011. In tale ambito il ruolo del revisore dei conti è diverso da quello prestato in altri ambiti operativi, nel contenzioso, infatti, spetta all’organo di revisione la verifica che consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo, a differenza degli altri compiti a lui demandanti dal Testo unico degli enti locali dove è richiesto, di poter adempiere alle sue funzioni sulla verifica degli atti anche con tecniche di campionamento. Pertanto, la differente e più pregnante esigenza di certezza connaturata alla determinazione del fondo rischi è avvalorata dalla perentoria formulazione del principio in termini di verificazione (lett. h) del par. 5.2. dell’all. 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 2011) e di attestazione e dalla imprescindibile finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione a protezione di possibili e indebite dilatazioni della quota libera ex art. 187 TUEL. Pertanto, la determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente escludendo un controllo a campione; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

Nel caso di specie, attesa la doverosità dell’applicazione dei principi dell’armonizzazione contabile e la illustrata necessità di una ricognizione puntuale e periodica del contenzioso, la mancata adozione di una delibera di Giunta ricognitiva del contenzioso in essere rappresenta un evidente inadempimento di detti obblighi. In altri termini, il mancato accantonamento rappresenta un grave vulnus ai principi dell’armonizzazione contabile che, lungi dall’essere una mera irregolarità, si riverbera sulla stessa rappresentazione del risultato di amministrazione, come coefficiente necessario dell’equilibrio di bilancio in quanto volto a dilatare indebitamente la quota libera.
In conclusione, il Collegio contabile, ha ammonito, da un lato, l’ente sull’adozione di una delibera di Giunta volta alla ricognizione del contenzioso e, dall’altro lato, ha richiamato l’Organo di revisione contabile alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude, per i motivi indicati, l’utilizzo della modalità di controllo a campione.

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