Segretario comunale assolto dal danno erariale per decreto ingiuntivo non opposto su lavori inesistenti

26 Gennaio 2024
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La mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo avverso un asserito pagamento di una ditta per lavori non effettuati, ossia sulla base della sola convenzione, non veniva opposto nei termini, con capitolazione in giudizio dell’ente. Secondo la Corte dei conti per la Lombardia (sentenza n. 9/2024) la responsabilità doveva essere attribuita al responsabile del contenzioso con non poteva limitarsi a chiedere la relazione tecnica al responsabile dei lavori pubblici e, in mancanza di questa, a non opporti al decreto ingiuntivo, sempre in tema di responsabilità una parte del danno erariale è attribuibile anche al responsabile del servizio dei lavori pubblici, per l’omissione ingiustificata al riscontro della relazione richiesta; infine, alcuna responsabilità erariale è stata attribuita al Segretario comunale convenuto in giudizio, essendo la questione condotta dai i sopra indicati responsabili.

I fatti

A seguito dei lavori previsti per convenzione una ditta fatturava all’ente una quota delle prestazioni dovute e, in assenza di riscontro, attivava un decreto ingiuntivo. Quest’ultimo veniva riscontrato dall’ufficio del contenzioso dell’ente che richiedeva, nel termine perentorio massimo di 40 giorni per l’opposizione, al responsabile della spesa una relazione dettagliata della pretesa del creditore, inviando per conoscenza la nota anche al Segretario comunale. Passati i termini dei 40 giorni, il responsabile dell’ufficio del contenzioso inviava una mail con la quale prendeva atto della scadenza dei termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo, deducendone che l’ente avesse deciso diversamente. Nonostante il decorso dei termini, la Giunta comunale proponeva ricorso che veniva rigettato e una nota alla Procura della Repubblica per presunta truffa che veniva archiviata. Sia il responsabile dell’ufficio legale sia il responsabile dei lavori pubblici subivano un procedimento disciplinare che veniva impugnato dai responsabili ma rigettato dal tribunale civile. In ragione del pagamento dei debiti fuori bilancio, atti a regolarizzare il prelievo delle somme presso il tesoriere, la Procura della Corte dei conti citava in giudizio per danno erariale oltre ai due responsabili già raggiunti da un procedimento disciplinare, anche il Segretario comunale in quanto garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale e con doveri di coordinamento dell’attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, infine, è stato addebitato di non aver assunto alcuna iniziativa per evitare conseguenze pregiudizievoli all’ente e di non aver esercitato i poteri surrogatori di sua competenza. A propria difesa il Segretario ha evidenziato che, le funzioni di garante della legalità e di coordinamento non implicano che egli sia responsabile per ogni inadempimento dei dirigenti e non è previsto che ogni atto dei dirigenti debba essere da lui vigilato. I poteri surrogatori del segretario, poi, presuppongono che egli abbia avuto notizia dell’inerzia del dirigente. Nel caso di specie il responsabile del contenzioso aveva segnalato di aver preso in carico la pratica e chiesto una relazione al responsabile tecnico per cui in qualità di Segretario non aveva motivo di sospettare che la pratica non seguisse il suo corso regolare, venendo poi a conoscenza solo dopo lo spirare del termine che l’opposizione non era stata proposta, né era stata messa al corrente di ritardi nella trasmissione della relazione tecnica.

Le indicazioni del Collegio contabile

In ragione delle attività che il responsabile dell’ufficio del contenzioso avrebbe dovuto svolgere, esse sono qui di seguito riassunte:
a) protocollazione in ingresso dell’atto notificato;
b) prima valutazione da parte del servizio legale del contenuto dell’atto con conseguente individuazione dell’ufficio competente per l’istruttoria della fattispecie oggetto di contenzioso;
c) richiesta di relazione al servizio competente con ricostruzione della vicenda e reperimento di atti e documenti ad essa relativi e monitoraggio dei termini del procedimento e dell’agenda legale;
d) predisposizione proposta di deliberazione di Giunta comunale di costituzione/non costituzione in giudizio a seguito di relazione;
e) monitoraggio dello stato avanzamento causa.
Non vi sono dubbi, pertanto, sulla responsabilità erariale da parte del responsabile del contenzioso che avrebbe dovuto occuparsi della pratica relativa al decreto ingiuntivo dalla fase iniziale fino al termine della procedura. Pertanto, al fine di predisporre la proposta alla Giunta, il responsabile del contenzioso avrebbe dovuto anche monitorare l’andamento dell’istruttoria, sollecitando l’invio della relazione o, almeno, in caso di mancato invio della stessa, segnalando il ritardo al segretario comunale, al fine dell’esercizio, da parte di questi, dei suoi poteri di coordinamento ed eventualmente surrogatori, nonché riferendo comunque alla Giunta. Nel caso di specie, quindi, la sola email inviata non può essere sufficiente per sottrarsi al danno erariale. In altri termini, la parte più cospicua del danno erariale deve essere imputata al responsabile del contenzioso che, pur consapevole che la scadenza del termine avrebbe causato danno all’ente, ha omesso qualunque iniziativa per evitare che il danno si verificasse.
Deve essere confermata anche una quota del danno erariale anche al responsabile dell’ufficio tecnico per negligenza della relazione redatta tardivamente, ossia dopo la scadenza dei termini per l’atto di opposizione. 
Discorso diverso per il segretario comunale che, secondo il Collegio contabile, deve essere assolto per non poter riscontrare nella vicenda una condotta antigiuridica. Perché, dalla documentazione appare evidente che, per potersi attivare il segretario comunale fosse a conoscenza dell’inadempienza che, la Procura nel rinvio a giudizio non ha provato.

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