Nessun danno erariale al dipendente in part time in due enti che svolge attività autonome senza autorizzazione

29 Gennaio 2024
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Due rapporti di lavoro a tempo parziale, non superiori al 50% in ognuno dei due comuni, non equivalgono ad integrare un rapporto di lavoro complessivo a tempo pieno, con la conseguenza che eventuali attività libero professionali e/o di consulenza autonoma, non dovrebbero essere soggetti alla preventiva autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza del dipendente. Con queste motivazioni la Corte dei conti della Campania (sentenza n. 35/2024) ha assolto un dipendente, con due rapporti di lavoro a tempo parziale, dal danno erariale, per mancato riversamento dei compensi ricevuti, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/01, per asserite attività autonome non previamente autorizzate.

Il fatto

Un dipendente utilizzato a tempo parziale in due comuni, mediante una convenzione dello scavalco condiviso, è stato rinviato a giudizio per mancato riversamento dei compensi ricevuti di lavoro autonomo. A dire della Procura, la fattispecie di danno erariale era dovuta all’esercizio di varie attività autonome, in assenza della previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, quale cumulo di più rapporti di lavoro part time irregolari per 36 ore settimanali equivalenti al rapporto di lavoro a tempo pieno. In particolare gli incarichi esterni privi di autorizzazione erano rappresentati dall’assunzione di incarico di Presidente del Collegio dei revisori di un ente locale e da diverse attività di supporto ai responsabili finanziari di altri enti locali.

A propria difesa il convenuto ha evidenziato la liceità degli incarichi ricevuti avendo costui agito presso i Comuni in qualità di incaricato ex art. 110 TUEL, ricoprendo posizioni fiduciarie, temporanee per sole 18 ore settimanali, all’esito di procedura selettiva e non già di pubblico concorso, con conseguente inapplicabilità del regime sul cumulo di impieghi. In ogni caso, a dire del convenuto, era stata da sempre avanzata richiesta per l’assunzione di attività esterne, chiedendo per esse l’autorizzazione, sempre concessa in via espressa o tacita.

L’assoluzione

Per il Collegio contabile è stato possibile rilevare, dalla documentazione in atti, la particolare complessità della fattispecie dalla quale emerge un susseguirsi ed intrecciarsi di rapporti di lavoro fra il convenuto e diversi comuni, in concomitanza con lo svolgimento di attività professionali esterne di dottore commercialista e revisore in favore di altre Amministrazioni. Nel dettaglio, assume peculiare rilievo la sovrapposizione di impieghi part time instaurati presso due comuni i quali, ad avviso della Procura, integrerebbero un unitario rapporto full time al 100%. Tuttavia, detta sovrapposizione tra i due comuni è configurabile soltanto in via di fatto, e non già di diritto, in un rapporto full time con conseguente evidente incertezza sulla disciplina applicabile in presenza di cumulo di impieghi parziali. Infatti, in tema di cumulo di impieghi, il regime della autorizzabilità trovi applicazione nei soli casi in cui il pubblico dipendente instauri con l’Amministrazione datoriale un rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. In tali ipotesi, dunque, il dipendente potrà legittimamente svolgere attività extraistituzionali in favore di terzi soltanto previa autorizzazione della Amministrazione di appartenenza. Al contrario, ove il rapporto di lavoro a tempo parziale non risulti superiore al cinquanta per cento, viene ad applicarsi, ai sensi degli artt. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, un regime di esenzione che consente al dipendente di instaurare, liberamente e senza autorizzazione, ulteriori rapporti a tempo parziale, ancorché in differenti fasce orarie, e di assumere, altresì, incarichi libero-professionali. D’altra parte, il convenuto non si trovava in condizioni di negligenza di notevole gravità per non avere saputo interpretare correttamente la possibile influenza sui propri rapporti di lavoro degli obblighi autorizzatori che gli artt. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 circoscrivono alle ipotesi di part time con impegno superiore al 50% in quanto assimilabili alle ipotesi di full time. In merito alla buona fede del dipendente, è indubbio che essa sia assistita dalle continue comunicazioni trasmesse all’amministrazione di appartenenza avuto riguardo allo svolgimento di attività professionali al di fuori dell’orario di servizio. Pertanto, il mancato riscontro di esse, da parte della Amministrazione, ha ingenerato e progressivamente rafforzato nel convenuto un legittimo affidamento sul loro tacito accoglimento e, in ogni caso, sull’assenza di profili di incompatibilità o conflitto di interessi tra compiti d’ufficio ed incarichi esterni, ivi incluso quello instaurato con il Comune.
In conclusione, poiché non è stato provato l’elemento soggettivo ipotizzato dalla Procura viene meno uno dei presupposti essenziali della responsabilità amministrativa, con conseguente assoluzione del dipendente.

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