Le diverse anomalie contabili di alcuni enti locali soggetti a controllo (prima parte)

31 Gennaio 2024
Modifica zoom
100%
La Sezione dell’Emilia Romagna (deliberazione n.5/2024) ha analizzato la corretta utilizzazione dei principi contabili in alcuni enti sottoposti a controllo riscontrando una serie di anomalie sull’accantonamento al fondo contenzioso e passività potenziali, alcune delle quali passibili anche di potenziali danni erariali.

Accantonamento al fondo rischi in modo forfettario

Molti degli enti locali in sede di riscontro è emerso che l’accantonamento al fondo contenzioso, sia nel bilancio di previsione sia nel conto consuntivo, è stato calcolato in modo forfettario, ossia utilizzando parametri al di fuori delle regole e dei principi contabili. In questo caso, dopo aver evidenziato l’anomalia gli enti e i revisori dei conti sono stati invitati a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, ricordando la necessità di verifica degli obblighi di accantonamento e la contestuale esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude l’utilizzo di modalità di controllo a campione. Infatti, ai revisori è richiesto una verifica puntuale del contenzioso che si esplica nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza. In tale ambito il riferimento è rappresentato dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, ove è previsto che: “Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’Ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente (compreso l’esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio. In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). […] L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”. L’eventuale assenza di una verifica puntuale e certa potrebbe comportare specifiche responsabilità, rilevanti anche ai fini dell’art. 148, c. 4, del TUEL, oltre che ad essere oggetto di possibili implicazioni penali. Pertanto, è da escludere un controllo a campione mentre, al contrario, la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

>>> VAI ALLA SECONDA PARTE DELL’APPROFONDIMENTO

Prontuario operativo 2024 per l’ufficio ragioneria degli Enti Locali

Uno strumento di lavoro quotidiano molto operativo, da tenere sulla scrivania per rispettare le scadenze e sapere come svolgere gli adempimenti.Si compone di 4 sezioni:- la prima sezione tratta gli adempimenti contabili che hanno una scadenza definita da norme così da svolgere la funzione di agenda pratica. Per ciascun procedimento vengono forniti: un’approfondita spiegazione dell’adempimento, i riferimenti normativi ed i principi contabili, i richiami ai pareri della Corte dei conti, gli schemi e la modulistica operativa pronta all’uso da personalizzare.- la seconda sezione analizza gli adempimenti non collegati a specifiche scadenze ma che hanno un impatto rilevante nell’attività quotidiana dell’ufficio ragioneria con tabelle riassuntive inerenti a: le tipologie di variazione di bilancio, l’esigibilità delle entrate e delle spese; gli obblighi di trasparenza per l’ufficio ragioneria, tributi e personale, il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa vincolata, ecc, i debiti fuori bilancio, il calcolo delle capacità assunzionali per il personale, la gestione contabile degli interventi finanziati dal PNRR”- nonché le modalità di contabilizzazione di numerose registrazioni.- la terza sezione offre uno schema tipo di regolamento di contabilità aggiornato al nuovo iter di approvazione del bilancio indicato dal DM MEF 25/07/2023.- la quarta sezione, esclusivamente online, fornisce i file in versione modificabile di tutti i moduli proposti nel prontuario, si tratta di oltre 60 moduli tipo di delibere di: approvazione PEG, verifica di cassa, riaccertamento residui, stanziamento fondo garanzia debiti, approvazione rendiconto, adeguamento residui, approvazione DUP, definizione GAP, stato attuazione programmi, assestamento, approvazione bilancio consolidato e bilancio di previsione, variazione PEG, variazione FPV, fondo di riserva, anticipazione di tesoreria, ecc.Marcello QuecchiaLaureato in economia e commercio, è dirigente di area economico-finanziaria, tributi e personale di ente locale.

Marcello Quecchia | 2024 Maggioli Editore

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento