La gestione dei residui: il warning della Corte dei conti

8 Febbraio 2024
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Come è noto, l’art. 228, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede che: “Prima

dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Il d.lgs. n. 118/2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell’operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all’art. 3, comma 4, richiamato dall’art. 228, comma 3, del TUEL, così precisa: “possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Come affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella deliberazione n. 24/2024/PRSE, depositata lo scorso 25 gennaio, appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 TUEL) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 TUEL), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 TUEL).

Secondo la Corte, il Comune deve provvedere alla revisione delle ragioni del mantenimento dei residui, in particolare di quelli attivi, con la migliore diligenza, attivando le più approfondite verifiche; al fine del rispetto dell’art. 228, comma 3, del TUEL non sono sufficienti prese d’atto di formali riconoscimenti in ordine alla assoluta inesigibilità di crediti, qualora esse non siano conseguenza di attento e sistematico esame dell’intera mole delle poste contabili attive.

Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa. Il principio contabile di cui al par. 9.1 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

  • la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
  • l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
  • il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  • la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

  1. a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  2. b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  3. c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  4. d) i debiti insussistenti o prescritti;
  5. e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  6. f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all’esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo”.

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