La vicenda
Una società concessionaria, incaricata del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate di un Comune, in forza di appositi contratti di affidamento, ha agito davanti al giudice ordinario per il riconoscimento dei crediti sottostanti all’affidamento del servizio ma non liquidati dal Comune per diversi anni. Il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice contabile cui la causa è stata rimessa. A fronte delle fatture insolute, l’ente ha eccepito la non debenza a fronte del rigetto di alcune delle fatture per mancanza dell’impegno di spesa e per mancata rendicontazione delle attività svolte.
Il giudice competente
In coerenza con le indicazioni del giudice di legittimità, si è in presenza di rapporti prevalentemente riconducibili alle gestioni svolte dalla società concessionaria quale agente contabile per la riscossione delle entrate comunali, nonché ad altre attività comunque connesse, accessorie o strumentali alle predette gestioni. Infatti, “la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un <giudizio di conto>” (Cass. Sez. Unite, 12.01.2022 n. 760).
In altri termini, come desumibile anche dai contratti versati in atti, il corrispettivo per le prestazioni espletate dalla società concessionaria del servizio di riscossione è costituito <dall’aggio> sulle somme riscosse, sicché la determinazione di tale corrispettivo implica necessariamente una verifica del risultato contabile finale dei rapporti tra l’Ente impositore e il soggetto concessionario della riscossione. Sulla medesima linea è anche la giurisprudenza contabile (tra le tante: Sezione II d’Appello sentenza n. 62/2022) secondo cui rientrino senz’altro nell’ambito degli agenti contabili elencati dall’art. 178 R.D. n. 827/1924, tutti gli incaricati della riscossione di entrate pubbliche, anche se affidatari della sola riscossione su base spontanea e non anche di quella attuata in forza di strumenti coattivi, dovendosi quindi ritenere rientrante “nelle attribuzioni giurisdizionali di questa Corte l’accertamento in ordine al puntuale e sollecito espletamento da parte dell’agente della riscossione delle attività prodromiche e funzionali al recupero del credito dell’Amministrazione”.
L’accoglimento del ricorso
Ritenuta la propria giurisdizione, il Comune deve essere condannato al pagamento degli importi dovuti e dettagliati nelle fatture del concessionario non liquidate. Pertanto, a fronte dell’ampia documentazione versata in atti, attestante tra l’altro il riepilogo di quanto svolto dalla concessionaria nei confronti dell’amministrazione comunale (report informativi, verifiche e accertamenti, attività di riscossione), induce il Collegio contabile all’accoglimento della pretesa per le seguenti ragioni:
non risulta in atti alcuna seria e concreta contestazione da parte del Comune, rispetto alla sussistenza dell’inadempimento contrattuale;
in merito all’asserita mancanza dell’impegno di spesa si tratta, infatti, di adempimento contabile interno all’amministrazione in relazione ad attività rendicontata da parte della concessionaria, insuscettibile in quanto tale ed in presenza di regolare affidamento contrattuale del servizio di cui le prestazioni esposte nelle fatture costituiscono espletamento, di inficiare la corresponsione alla società concessionaria delle competenze economiche dalle stesse documentate. Anzi, secondo il Collegio contabile, è opportuno ricordare che secondo la definizione dell’impegno di spesa contenuta nell’art. 183 T.U.E.L., “L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’articolo 151”.
Da tale norma risultano i seguenti elementi costitutivi dell’impegno: l’esistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata; la determinazione della somma da pagare; l’individuazione del soggetto creditore; l’indicazione della ragione del debito; l’indicazione della scadenza del credito; la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, nel rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria della spesa. Il comma 5 dell’art.183 del Tuel, inoltre, precisa che “Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”. Da ciò deriva che vi sono due distinte rilevazioni contabili:
1) la registrazione dell’impegno, che va effettuata quando l’obbligazione sottostante è perfezionata;
2) l’imputazione dell’impegno, che segue il momento temporale in cui la medesima obbligazione va a scadenza.
In conclusione, in presenza di attività documentate svolte dal concessionario, in adempimento di regolari previsioni contrattuali, appare evidente che la mancata o insufficiente registrazione del relativo impegno di spesa attraverso apposita determina del Responsabile del Servizio presso il Comune non può ricadere sul contraente-concessionario, il cui diritto al pagamento delle competenze relative alle attività convenzionalmente disciplinate, non può pertanto, restarne inficiato.
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