Assenza di cassa vincolata pone un problema di coerenza con i principi contabili

19 Febbraio 2024
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Anche se l’ente non abbia mai fatti ricorso ad anticipazioni di liquidità, né a quelle straordinarie offerte all’epoca da Cassa Depositi e Prestiti, la certificazione nel quinquennio di riferimento di assenza di cassa vincolata, non è in linea con una fisiologica gestione di cassa caratterizzata dalla esistenza di poste vincolate a fine esercizio. La Corte dei conti per le Marche (deliberazione n.17/2024) ha in questo modo stigmatizzato il comportamento di un ente locale che nulla ha rilevato nel quinquennio precedente sulla cassa vincolata inserendo a tal fine un valore nullo.

Le indicazioni del Collegio contabile

Premettono i giudici contabili come anche se il par. 10.6 dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulterebbe alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L. Il Collegio contabile ricorda, inoltre, come analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono previsti a carico anche dell’istituto tesoriere (art. 209, comma 3-bis, TUEL).

L’assenza nei cinque anni della cassa vincolata, pertanto, è circostanza non in linea con una fisiologica gestione di cassa caratterizzata dalla esistenza di poste vincolate a fine esercizio, e, dunque, foriera di perplessità circa la corretta applicazione del principio contabile, tanto che il magistrato contabile ha chiesto all’ente i necessari specifici approfondimenti. L’ente, in risposta ai dubbi sollevati dal magistrato istruttore, ha ammesso la “mancata applicazione della cassa vincolata”, evidenziando altresì che soltanto a partire dall’esercizio 2022, “alla luce dei progetti PNRR e PNC-Sisma”, si è provveduto alla “creazione dei vincoli di cassa”.
I giudici contabili, pertanto, prendendo atto di quanto dichiarato, pongono l’attenzione sull’importanza che la corretta apposizione dei vincoli di cassa riveste ai fini della corretta quantificazione del fondo cassa finale e, di conseguenza, della genuina determinazione del risultato di amministrazione (art. 186 TUEL), nonché al rispetto dei limiti formali e sostanziali cui il legislatore assoggetta la movimentazione e l’utilizzo degli incassi vincolati, affinché questi non vengano utilizzati per finalità diverse da quelle consentite.
Il Collegio contabile, pertanto, richiama l’Amministrazione comunale al puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, nonché l’Organo di revisione contabile al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza (v. art. 239, comma 1, lett. f], TUEL).

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