Chiarimenti sull’applicazione dell’addizionale comunale Irpef per il 2024

19 Febbraio 2024
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Con la circolare n. 2/E del 6/2/2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul d.lgs. n. 216/2023, che attua il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef), soffermandosi anche sull’addizionale comunale all’Irpef.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia preliminarmente che il d.lgs. n. 216/2023 ha rimodulato le aliquote e gli scaglioni di reddito, prevedendo per l’anno 2024 le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto alla disciplina pregressa si registrano le seguenti modifiche:
1) è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
2) il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
3) l’aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
4) il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Per quanto riguarda l’adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef, l’art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 216/2023, in linea con quanto stabilito per l’addizionale regionale, prevede che, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, per l’anno 2024, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF.

Come per le Regioni e per le Province autonome, la predetta disposizione stabilisce che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’ articolo 11, comma 1, del TUIR, vigenti per l’anno 2023, innanzi riportati.
Il comma 4 dell’art. 3, infine, introduce una norma che trova applicazione nel caso in cui la delibera di cui al comma 3 non venga adottata entro il 15 aprile 2024 o non venga trasmessa entro il termine di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cioè entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce), ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. In tali ipotesi, il comma 4 stabilisce che, per l’anno 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti per l’anno 2023.
Riepilogando. I Comuni hanno tempo fino al 15 aprile 2024 di prendere decisioni in ordine all’addizionale comunale all’Irpef, un mese in più rispetto al termine del 15 marzo 2024 previsto per l’adozione del bilancio di previsione 2024.

Inoltre, in via transitoria, il d.lgs. n. 216/2023 consentendo ai comuni di effettuare diverse opzioni relativamente all’addizionale comunale all’Irpef:
1) deliberare tenendo conto dei nuovi scaglioni, per il solo 2024;
2) variare le proprie aliquote per scaglioni, mantenendo gli scaglioni 2023;
3) non fare assolutamente nulla, e quindi confermare implicitamente le delibere vigenti nel 2023.
Si coglie l’occasione per ricordare che i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale Irpef utilizzando solo gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Ciò comporta, peraltro, l’impossibilità di accorpare scaglioni o di prevedere la stessa misura dell’aliquota per due scaglioni diversi (TAR Campania, sentenza 1839/2012; MEF nota 6311/2014). Ovviamente, rimane la possibilità per i Comuni di deliberare un’aliquota unica, con eventuale fascia di esenzione.

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