La struttura di supporto al RUP e l’affidamento dell’incarico esterno hanno finalità e ambiti diversi

23 Febbraio 2024
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A differenza delle disposizioni del nuovo codice dei contratti dove l’ente può istituire una struttura di supporto al RUP nel limite dell’uno percento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo, l’affidamento di un incarico professionale esterno di supporto al RUP in mancanza delle professionalità interne necessarie è, invece, soggetto alle tariffe professionali calcolate secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Abruzzo (deliberazione n. 41/2024) in risposta ad un dubbio di un Sindaco.

La domanda

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili le modalità di calcolo del compenso da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno, in ragione di una apparente contraddizione tra, le disposizioni di cui all’art. 15 c. 6 del d. lgs. 36/2023 secondo cui l’importo massimo deve essere calcolato per un valore non superiore all’1 per cento dell’importo posto a base di gara, e quelle sull’equo compenso secondo cui il valore del compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016.

La risposta del Collegio contabile

A dire dei magistrati contabili l’istituzione della struttura di supporto al RUP ha carattere parzialmente innovativo, rispetto al precedente quadro normativo, prevedendo che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo”. La previsione ora riportata risulta completata da quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato I.2. al Codice, per il quale: “ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Invece, l’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2. al D.lgs. 36/2023, prevede che “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”. Tale disposizione deve essere letta in connessione con art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, in forza del quale “… L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato”.

In ragione della differenza tra i due istituti, il ‘tetto’ alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell’uno per cento dell’importo a base d’asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell’Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l’esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’ dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il d.m. 17 giugno 2016.

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