Danno erariale al sindaco e alla giunta comunale per il pagamento degli interessi di mora

27 Febbraio 2024
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Rispondono del danno erariale, per l’inutile pagamento di interessi moratori, il sindaco e la giunta comunale che hanno impedito il pagamento alla ditta, in attesa del trasferimento dei fondi della Regione, per le opere pubbliche realizzate in somma urgenza. Il responsabile finanziario diviene anche lui responsabile, dal momento in cui pone il visto della copertura finanziaria della spesa, pur in assenza di risorse finanziarie iscritte in bilancio, rinviando ad una asserita futura copertura finanziaria esterna.
Con queste motivazioni la Corte dei conti delle Marche (sentenza n. 21/2024) ha sollevato da responsabilità erariale il responsabile dei lavori pubblici, mentre ha condannato per danno erariale il Sindaco e la Giunta comunale, il ragioniere nonostante la responsabilità erariale non è stato condannato in quanto non evocato dalla Procura.

Il fatto

Il responsabile del servizio dei lavori pubblici procedeva ad attivare alcuni lavori pubblici di somma urgenza, a seguito di eventi alluvionali, affidando i lavori ad una ditta e successivamente sottoscrivente il relativo contratto. In ragione del mancato pagamento nei termini convenuti, l’impresa agiva in esecuzione del contratto includendo gli interessi moratori per il ritardo. La procura a fronte dell’inutile spesa ha proceduto a citare in giudizio sia il responsabile del servizio dei lavori pubblici, sia il Sindaco, il vice sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, per asserito danno erariale.

Le responsabilità secondo il Collegio contabile

Il Collegio contabile non ha evidenziato alcuna colpa grave al responsabile dei lavori pubblici, avendo il medesimo agito in conformità al parere contabile reso dal responsabile dei servizi finanziari e, nonostante la determina di liquidazione predisposta nei tempi contrattuali, ha avuto rifiutato la liquidazione da parte della giunta comunale. Quest’ultima, infatti, prendeva atto delle perizie per i lavori di somma urgenza ed autorizzava l’assunzione dei relativi obblighi contrattuali con le ditte appaltatrici, anche in assenza della provvista finanziaria certa, limitandosi essa a fare riferimento a somme da corrispondersi in futuro da parte di terzi, nel caso di specie da parte della Regione. Tali indicazioni erano confermate anche negli atti successivi, avendo deciso di attendere l’erogazione dei contributi regionali, limitandosi a disporre anticipazioni di cassa (di brevissima durata) soltanto in prossimità dell’accredito, ormai divenuto certo, di singole quote dei fondi regionali ed in misura pari all’entità delle medesime.

Nel caso di specie, pertanto, è evidente l’originaria mancata copertura finanziaria della spesa nonché la carenza di adeguate anticipazioni di cassa, che avrebbero potuto consentire il saldo integrale, nei tempi contrattualmente previsti, dei compensi dovuti per i lavori eseguiti, circostanze entrambe imputabili alla Giunta, di cui facevano parte il sindaco, l’assessore al bilancio ed alle finanze e l’assessore ai lavori pubblici, i quali hanno in tal modo contribuito a causare il ritardo nel pagamento del corrispettivo spettante alla ditta e la conseguente maturazione di cospicui interessi moratori. I comportamenti dei membri della giunta comunale, quindi, sono stati caratterizzati da notevole negligenza ed inescusabile superficialità, sotto il profilo contabile e finanziario, tanto più in presenza delle varie note con cui il responsabile dei lavori pubblici, in qualità di R.U.P., chiedeva che venissero predisposte le variazioni di bilancio occorrenti per reperire le risorse finanziarie necessarie per soddisfare integralmente i crediti vantati dalla ditta esecutrice dei lavori.

Pur non evocato in giudizio dalla procura appare altrettanto evidente la responsabilità del responsabile finanziario, che con notevole negligenza ed inescusabile superficialità ha apposto sulle deliberazioni della giunta il visto relativo alla copertura finanziaria, pur essendo evidente che non era ivi previsto lo stanziamento di risorse finanziarie proprie dell’Ente e che si faceva mero riferimento a future fonti di copertura, esterne all’Ente, ancora incerte. Nel caso di specie, inoltre, nessuna responsabilità può essere imputata al responsabile dei lavori pubblici di non aver pagato tutto quanto dovuto, se la Giunta non aveva messo a disposizione del medesimo le relative risorse finanziarie e/o non aveva autorizzato il ricorso ad adeguate anticipazioni di cassa nelle more dei trasferimenti dei fondi regionali. A tal riguardo è chiara la disposizione di cui all’art.169 del TUEL secondo cui “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.

Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Inoltre, a dire del collegio contabile, non compete ai dirigenti disporre autonomamente il ricorso ad anticipazioni di cassa, occorrendo una previa delibera di autorizzazione da parte della giunta, che viene ordinariamente adottata su proposta del responsabile del Servizio ragioneria.

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