Danno erariale per revoca illegittima del nulla osta all’incarico extra del dipendente

5 Marzo 2024
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Una volta autorizzato il dipendente pubblico a svolgere incarichi esterni extraistituzionali, la revoca del nulla osta all’incarico deve essere motivata, oltre che essere adottata dall’organo competente, pena l’esposizione dell’ente al risarcimento del danno in sede civile. La Corte dei conti della Campania (sentenza n. 91/2024), a seguito della revoca all’incarico esterno di un dipendente, dove l’ente è stato condannato in sede civile al risarcimento, il danno erariale per le somme versate al dipendente vittorioso sono state poste a carico del vicesindaco per avere adottato, in assenza di motivazioni plausibili, il provvedimento della revoca illegittima, oltre ad essere organo incompetente all’adozione dell’atto in quanto la competenza era intestata alla Giunta comunale.

La vicenda

Un vicesindaco ha revocato il nulla osta al dipendente per l’incarico esterno autorizzato presso altra pubblica amministrazione, rilasciata ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/01. Il dipendente avendo ricevuto la revoca dell’incarico, ha agito in giudizio contro l’asserita illegittimità di tale revoca per le seguenti ragioni:
a) in quanto l’organo competente alla revoca dell’incarico, per espressa previsione del regolamento interno, era della Giunta comunale e non il vicesindaco;
b) il nulla osta di un precedente incarico extra istituzionale avrebbe potuto essere revocato, inoltre, motivando il provvedimento in ordine alle gravi esigenze di servizio.

A seguito della condanna dell’ente in sede civile, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio e, di conseguenza, azionata la richiesta della Procura erariale della responsabilità ascrivibile al vicesindaco stante la revoca al nulla osta da lui disposta in assenza di motivazione e, inoltre, per asserita incompetenza in quanto il regolamento dell’ente attribuiva alla Giunta comunale e non al vicesindaco l’adozione del provvedimento. L’azione erariale quantificava il danno pari alle somme versate al dipendente oltre alle spese sostenute dall’ente nella difesa. A propria difesa il convenuto ha ribadito la propria estraneità alla causazione del danno scaturito dalla sentenza di condanna dell’ente, avendo adottato il provvedimento non di revoca dell’incarico ma solo evidenziato la mancata attinenza delle attività esterne spiegate dal dipendente sostituito nella direzione dell’ufficio.

La condanna erariale

A dire del Collegio contabile nel caso di specie si è in presenza di una fattispecie di danno erariale c.d. indiretto derivante da una sentenza di condanna che ha disposto il risarcimento di una somma di denaro a beneficio di un soggetto. Nei casi di danno indiretto vi è piena autonomia dell’azione di responsabilità rispetto al giudizio che ha ingenerato il danno, ricollegandosi l’azione del P.M. contabile esclusivamente al rapporto di natura pubblicistica tra l’Amministrazione e il dipendente o amministratore che ha presumibilmente causato il danno all’erario. Nelle ipotesi di danno patrimoniale indiretto anche se la sentenza civile irrevocabile di condanna dell’Amministrazione non è vincolante in sede giuscontabile, si ritiene, tuttavia, che il Giudice contabile possa a essa richiamarsi, mutuandone uno o più elementi, ai fini della formazione del proprio libero convincimento. Nel caso di specie, a dire del Collegio contabile, sussiste la responsabilità amministrativo-contabile del vice sindaco, in quanto si considerano integrati a suo carico tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, consistenti nel danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, nella condotta connotata da colpa grave, nel nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che ha provocato il danno e l’ente danneggiato. Il Collegio contabile ha a tale fine evidenziato come, in riferimento alle prestazioni lavorative che il dipendente pubblico può svolgere nei confronti di soggetti, terzi diversi dall’amministrazione di appartenenza (incarichi esterni), l’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Il regolamento dell’ente prevede che “L’autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta comunale sentito il Funzionario preposto al Servizio a cui il dipendente da autorizzare appartiene, che dovrà tra l’altro valutare la compatibilità dell’incarico.

Nel caso in cui il dipendente da autorizzare sia il funzionario preposto al Servizio, dovrà essere sentito il Segretario comunale che dovrà, tra l’altro, valutare la compatibilità dell’incarico con il programma di lavoro prefissato nel Piano esecutivo di gestione nonché con l’andamento dell’attività lavorativa stessa. Sempre il medesimo regolamento prevede che “L’autorizzazione può essere sospesa o revocata, su richiesta del dirigente della struttura di appartenenza o del Direttore Generale o Segretario comunale se trattasi di Funzionario preposto al Servizio, quando sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria presenza dell’interessato in orario di lavoro ordinario e/o straordinario, coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne”. Pertanto, nel caso di specie non essendo stato seguito lo specifico iter previsto dal regolamento, oltre all’assenza di motivazione, il vice sindaco è stato condannato per danno erariale, anche se per la metà dell’importo in considerazione della responsabilità anche del Sindaco.

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