La vicenda
Un ente locale ha proceduto ad affidamenti diretti nei confronti di cooperative, con contratti successivamente prorogati per molti anni, in assenza delle motivazioni previste dalla normativa per le finalità nel creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. La Procura erariale, in ragione dei servizi affidati in via diretta e con specifica direttiva dell’organo esecutivo, si è resa responsabile del danno da concorrenza con conseguente responsabilità dei vari soggetti citati in giudizio. In particolare, le continue e persisti proroghe non sono state adeguatamente motivate nelle deliberazioni dell’organo esecutivo e nelle continue determine di proroga disposte dai responsabili dei servizi affidati. In altri termini, dalla documentazione rinvenuta non risultano valutazioni specifiche e dettagliate dei programmi di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate, mentre tali programmi avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione nell’ambito del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In altri termini, la normativa di riferimento rintracciabile nella legge n. 381/1991 non permette un affidamento diretto dei servizi comunali ad una singola cooperativa sociale in modo automatico e reiterato, avrebbe richiesto la preventiva valutazione del progetto di inserimento lavorativo prodotto dai soggetti interessati, non avvenuto in nessuno dei servizi esternalizzati. Pertanto, oltre ad un affidamento diretto non consentito, vi è un altro profilo negativo consistito in un eccessivo ed illegittimo uso dell’istituto della proroga tecnica per circa sette anni. In merito alla quantificazione del danno,
La condanna erariale
Il Collegio contabile ha ritenuto fondata l’accusa della procura nei confronti dei responsabili dei servizi e dell’organo esecutivo, ivi incluso il Sindaco, per avere espresso parere favorevole ai conferimenti diretti ed irregolari dei servizi ed alle numerose ed illegittime proroghe. In merito alla ripartizione del danno subito dall’ente, la responsabilità preminente e, quindi, il maggior danno, grava sui dirigenti, mentre di minore rilievo (ma pur sempre gravemente colposa) appare la responsabilità degli amministratori. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, esso sarebbe pari alla differenza tra il costo sostenuto per gli affidamenti diretti e delle continue proroghe, rispetto alla spesa complessiva che l’ente avrebbe sostenuto in caso di attivazione di procedure e bandi concorrenziali. Nel caso di specie, l’ente locale ha successivamente affidato i servizi per procedure di gara che hanno fornito il prezzo che l’ente ha pagamento in via concorrenziale. Quindi, tale minore prezzo rapportato a quanto corrisposto per gli affidamenti posti al di fuori delle regole concorrenziali, rappresenta il danno subito dall’Ente. Le percentuali verificate dalla procura, corrispondono, per ogni servizio, alla riduzione del prezzo che esprime il valore teorico della maggiore somma corrisposta dal comune alle cooperative per tutti i servizi gestiti in circa sette anni di continue proroghe.
Per il Collegio contabile, pur condividendo i vari passaggi della Procura per la quantificazione del danno erariale, ha ritenuto che, la quantificazione deve riguardare anni diversi, non essendo possibile utilizzare sempre il medesimo ribasso percentuale, con la conseguenza che, il Collegio contabile, ha ritenuto di dimidiare il valore del danno elaborato dalla Procura utilizzando il potere di riduzione concesso dall’ordinamento.
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