La nullità del contratto per assenza della forma scritta non impedisce l’azione di indebito arricchimento

11 Marzo 2024
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In presenza di impegno contabile e relativo visto finanziario, la mancanza del contratto in forma scritta non trasferisce alcuna responsabilità al funzionario o amministratore, ma genera nei confronti dell’ente la sola responsabilità di ingiustificato arricchimento. È quanto stabilito dalla Cassazione (ordinanza n. 5480/2024) che, in riforma della sentenza dei giudici di appello, ha riconosciuto la responsabilità dell’ente e del fornitore per la nullità del contratto in forma scritta, con pagamento relativo alle sole somme di ingiustificato arricchimento dell’ente per i beni e servizi ricevuti.

La vicenda

A causa del mancato pagamento ad un fornitore questi agiva contro l’ente ed otteneva un decreto ingiuntivo per la gestione del servizio informativo richiesto e assolto dal fornitore. L’ente ha opposto il decreto ingiuntivo e il Tribunale di primo grado revocava il decreto ingiuntivo ma disponeva il pagamento al fornitore a titolo di corrispettivo oltre l’indennizzo. Avverso la decisione del Tribunale l’ente locale ha impugnato la sentenza davanti la Corte di appello dove, quest’ultima, accoglieva l’appello nella parte in cui negava l’indennizzo mentre ha confermato la soccombenza dell’ente locale in merito al pagamento dovuto a titolo di corrispettivo. Secondo i giudici di appello, l’azione di ingiustificato arricchimento per i servizi resi all’ente richiesti come indennizzo, non potevano essere disposti per assenza del requisito di sussidiarietà, a causa dell’assenza della forma del contratto scritto richiesto dalla normativa a pena di nullità. A dire dei giudici di appello, la nullità del contratto avrebbe fatto sorgere il rapporto del servizio prestato nei confronti degli amministratori o dei funzionari che ne avevano consentito la prestazione. Non avendo la società prestato alcuna domanda nei confronti di amministratori o funzionari che avevano consentito la prestazione, l’azione di ingiustificato arricchimento verso l’ente locale non era esperibile per mancanza del requisito di sussidiarietà.

Avverso la decisione della Corte di appello, la società ora in liquidazione, ha presentato ricorso in Cassazione per avere i giudici di appello violato le norme sulla richiesta dell’ingiustificato arricchimento ( ex art. 2041 c.c.) oltre ad avere errato nell’assimilare la mancanza del contratto scritto con le responsabilità discendenti verso amministratori e funzionari previste solo in presenza di debiti fuori bilancio mentre nel caso di specie l’impegno e il visto finanziario avevano dato copertura alla spesa con conseguente manleva degli amministratori o funzionari, restando in capo alla società la sola richiesta dell’azione di ingiustificato arricchimento dell’ente locale per i servizi ricevuti. In altri termini, la Corte di appello avrebbe errato nell’aver considerato l’operatività del rapporto ex lege fra amministratori e fornitori per il fatto che il vincolo negoziale fra il fornitore ed il comune era affetto da nullità e, a cascata, di avere considerato l’assenza del requisito di sussidiarietà rispetto all’azione ex art. 2041 e 2042 c.c. proposta nei confronti del comune.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso della società è fondato. Infatti, ha errato la Corte di appello nella parte in cui è stata riconosciuta la possibilità dell’azione diretta del fornitore nei confronti dell’amministratore o funzionario o dipendente del comune per i casi in cui, pur in presenza dell’impegno contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria, il contratto concluso a monte è invalido per difetto di forma scritta, da ciò facendo derivare l’assenza del requisito della sussidiarietà presupposto per la proponibilità dell’azione ai sensi degli artt.2041 e 2042 c.c. In altri termini, le indicazioni contenute all’art. 191 del Tuel, non sono estensibili a quelle riguardanti la nullità del contratto in assenza della forma scritta, in quanto come nel caso di specie, l’importo non può essere addebitato all’amministratore o al funzionario per il solo fatto che l’impegno di spesa è stato regolarmente assolto così come il relativo visto finanziario che ne ha fornito l’esecutività. Pertanto, correttamente la società ha attivato un’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente locale, con errore dei giudici di appello nell’averlo negato su presupposti diversi (debito fuori bilancio) non applicabili in presenza dell’impegno contabile, ma per la sola invalidità del contratto privo della forma scritta.

Il principio di diritto

Sulla base di tali differenze non colte dai giudici di appello, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto “L’azione diretta del fornitore nei confronti dell’amministratore o funzionario che, ai sensi dell’art. 191, c.4, T.U.E.L. abbia consentito l’acquisizione di beni o servizi può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell’impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell’ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l’invalidità del contratto concluso dall’ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge”.

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