Il fatto
Alcuni consiglieri comunali hanno impugnato l’approvazione del bilancio di previsione e del DUP di un ente locale, per violazione dei termini di messa a disposizioni dei documenti richiesti dalla normativa e del regolamento di contabilità, oltre ad essere privo il documento di bilancio del parere della Commissione bilancio. Infatti, dopo aver ricevuto la convocazione per l’approvazione delle sedute precedenti e dell’approvazione del PEF per la TARI, nello stesso giorno ricevevano la comunicazione dell’inserimento tra gli altri punti all’ordine del giorno della seduta consiliare del giorno successivo aventi ad oggetto l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione. Nonostante la nota a verbale di contestazione degli ultimi documenti riguardanti l’approvazione del DUP e del bilancio di previsione, i consiglieri a fronte dell’approvazione di tali documenti, hanno proposto ricorso davanti al TAR. In particolare hanno lamentato l’assenza del parere della Commissione consiliare oltre al mancato rispetto dei termini di messa a disposizione di tali documenti, in violazione delle norme riguardanti il testo unico degli enti locali e del regolamento di contabilità, nonché della violazione delle prerogative dei medesimi consiglieri al fine di avere a disposizione la documentazione oggetto di impugnativa, almeno dieci giorni prima della votazione.
L’accoglimento del ricorso
Secondo i giudici amministrativi di primo grado le censure dei consiglieri di minoranza sono fondate. Infatti, il procedimento preventivo di informazione e di trasmissione della documentazione relativa all’approvazione dei documenti contabili di cui sopra non ha seguito le formalità ed i tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari comunali e non è conforme alle disposizioni di legge in materia. Nonostante, quindi, l’operatività della Commissione consiliare del bilancio, queste ultime non avevano espresso il loro parere. In particolare, secondo il regolamento dell’ente, le commissioni, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono funzioni preparatorie degli atti di competenza del Consiglio comunale, alle quali è demandato l’esame delle proposte di deliberazione al Consiglio, esprimendo un proprio parere sulla conclusione della discussione in Commissione. In caso di parere positivo, l’oggetto sarà iscritto quanto prima all’odg del Consiglio comunale, se trattasi di proposta di deliberazione.
Nel caso di specie le deliberazioni approvate dal Consiglio comunale difettano del parere positivo della Commissione consiliare per il bilancio con la conseguenza che non avrebbero potuto essere ancora poste all’esame del Consiglio comunale. Inoltre, i consiglieri comunali avrebbero avuto meno di dieci giorni a disposizione per esaminare la documentazione e per presentare eventuali emendamenti. In altri termini, a dire del Collegio amministrativo di primo grado, tale violazione procedurale avrebbe compromesso il diritto d’informazione dei Consiglieri comunali, quindi ad essere tempestivamente e correttamente informati sugli argomenti da trattare in Consiglio comunale. D’altra parte, il rispetto dei termini procedimentali non è un adempimento formale ma è funzionale, e quindi incomprimibile, per assicurare il completo esercizio delle prerogative dei consiglieri comunali. Pertanto, il il mancato rispetto delle procedure deputate a garantire il diritto di partecipazione e d’informazione dei consiglieri comunali comporta inevitabilmente l’illegittimità degli atti adottati in violazione delle norme regolamentari e legislative, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
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