Danno erariale per erogazione di contributi eccedenti il de minimis

26 Marzo 2024
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L’erogazione di contributi da parte di un ente locale ad un consorzio, possono configurarsi come aiuti di Stato, qualora eccedenti la soglia fissata dal legislatore, rientranti nell’ipotesi tipizzata di responsabilità patrimoniale per illegittima dazione dei contributi medesimi. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Veneto (sentenza n. 22/2024) ha condannato, per danno erariale, il Sindaco, la Giunta comunale, il responsabile finanziario e il Segretario comunale per aver erogato risorse economiche in favore di un Consorzio in violazione del divieto degli aiuti di Stato.

La vicenda

La Giunta comunale ha disposto per diversi anni l’erogazione di contributi ad un Consorzio, costituito con finalità economiche, per la valorizzazione turistica del territorio, superando il limite massimo di 200.000 euro, previsto dall’ordinamento euro unitario e dalla legislazione italiana, senza alcuna registrazione dei contributi nel registro nazionale istituito ai sensi dell’art. 52 della legge n. 234/2012. La Procura contabile, pertanto, procedeva al rinvio a giudizio per danno patrimoniale, al Sindaco, ai componenti della giunta comunale, nonché al responsabile finanziario e al Segretario comunale. A dire della Procura, infatti, la sommatoria dei contributi versati nei diversi anni superando il massimale dei 200.000 euro si configurava come aiuto di Stato, in quanto distribuito in favore di un operatore economico facendo in tal modo conseguire un “vantaggio” in quanto avrebbe determinato un miglior risultato economico e finanziario dell’impresa che quest’ultima non avrebbe potuto conseguire senza il contributo.
Dai dati di bilancio del Consorzio, d’altra parte, emerge come il contributo pubblico ha costituito il 67% delle entrate, mentre il restante 33% è dato dai contributi consortili (24%) e da altri ricavi da prestazioni (9%). Pertanto, il contributo ha coperto il 61% dei costi generali, mentre quelli rapportabili alla produzione del servizio di accoglienza turistica non superavano il 25%. In altri termini, il contributo pubblico ha, quindi, abbattuto i costi dell’impresa in maniera più che significativa ed eccedente il rapporto di corrispettività rispetto al servizio, determinando un risultato di esercizio migliore (seppur in lieve perdita) rispetto a quello che l’impresa avrebbe ottenuto (una maggior perdita) in assenza della misura. Ricorda la Procura come, Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento non sono soggette all’obbligo di notificazione di cui all’art. 108, par. 3 del Trattato, se rispettano le condizioni poste dallo stesso regolamento, le misure di aiuto che non superano il massimale di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, a dire della Procura l’illeceità della condotta dei convenuti è avvenuta in violazione dell’art. 52, comma 7, della legge n. 234/2012, che configura una responsabilità patrimoniale “tipizzata” in capo al soggetto erogatore di misure di aiuto che ne abbia omesso l’iscrizione nel Registro Nazionale Aiuti.
A propria difesa i convenuti hanno precisato come l’erogazione dei contributi sia stata disposta in conformità al regolamento comunale.

La condanna erariale

Il Collegio contabile ha confermato la condanna erariale, al netto delle somme prescritte. Infatti, quanto alla responsabilità principale la stessa deve essere attribuita alla Giunta comunale che hanno partecipato alla seduta e votato la delibera e ai quali, quindi, è imputabile il contenuto volitivo dell’atto di concessione dei contributi. La restante responsabilità deve essere attribuita in pari quota tra il Segretario comunale che, partecipando alla seduta dell’organo esecutivo, avrebbe dovuto svolgere la propria funzione di garante della legalità ponendo in evidenza le violazioni di legge e al responsabile finanziario, per avere espresso il parere di regolarità amministrativa e tecnica ex art. 49 TUEL e che avrebbe dovuto segnalare l’illegittimità del provvedimento che stava per essere approvato. Con riferimento alla posizione del segretario comunale, l’art. 97 del TUEL affida a costui funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) nonché funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta (art. 97, comma 4, lettera a, del d.lgs. n. 267 del 2000), rimanendo circoscritta la verifica di legittimità, prima diffusa (L. 142/90), ai soli casi in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi.
La circostanza che, nel caso di specie, il parere di regolarità tecnica amministrativa sia stato reso, come di regola, dal responsabile del servizio finanziario, non esclude le attribuzioni del segretario comunale – coerenti con il ruolo di garante della legalità che l’ordinamento di settore gli assegna -, residuando, quindi, una concorrente responsabilità amministrativa del segretario in relazione ad un atto adottato dalla Giunta, pur in presenza di un parere positivo del competente responsabile del servizio. Avuto riguardo alla responsabilità del dirigente finanziario, è noto come, dopo la novella del 2012, il parere di regolarità tecnica ha ad oggetto il controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (cfr. combinato disposto con l’art. 147 del TUEL e art. 147 bis TUEL) e non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa.

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